Art. 5 Attivita' del Ministero della salute 1. Il Ministero della salute, avvalendosi del supporto dell'IZSVe-CRN influenza aviaria, svolge attivita' di coordinamento e vigila sulla corretta attuazione degli interventi di cui all'art. 4. 2. In caso di emergenza, il coordinamento della rete interregionale di cui all'art. 4, comma 2, lettera f), e' assicurato dal Ministero della salute - Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari, in collaborazione con l'IZSVe-CRN influenza aviaria e con le regioni e le province autonome coinvolte. 3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e l'IZSVe-CRN influenza aviaria trasmettono al Ministero della salute - Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari, su base semestrale, una relazione tecnica-finanziaria sulle attivita' svolte in attuazione del presente decreto. 4. Il Ministero della salute verifica lo stato di attuazione dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole ai fini di una eventuale modifica delle modalita' operative di funzionamento indicate nel Manuale operativo allegato al decreto del Ministro della salute 13 novembre 2013. 5. E' istituito presso il Ministero della salute - Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo di coordinamento, costituito da due rappresentanti del Ministero della salute, due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, due rappresentanti delle regioni e province autonome e un rappresentante dell'IZSVe-CRN influenza aviaria, al fine di individuare per le regioni ad alto rischio, sentite le associazioni di categoria, linee guida contenenti criteri utili per: a) la regolamentazione delle autorizzazioni di nuovi insediamenti di allevamenti di avicoli in funzione della densita' di aziende avicole gia' presenti; b) la valutazione di compatibilita' ambientale degli insediamenti avicoli finalizzata alla corretta gestione del territorio; c) la gestione delle richieste di nuovi accasamenti nelle situazioni emergenziali; d) la definizione di misure di controllo e di riduzione temporanea della densita' negli allevamenti a rischio piu' elevato, in particolare nelle aree in cui e' concentrata la produzione avicola nazionale.