Art. 5 
 
 
                Attivita' del Ministero della salute 
 
  1.  Il   Ministero   della   salute,   avvalendosi   del   supporto
dell'IZSVe-CRN influenza aviaria, svolge attivita' di coordinamento e
vigila sulla corretta attuazione degli interventi di cui all'art. 4. 
  2. In caso di emergenza, il coordinamento della rete interregionale
di cui all'art. 4, comma 2, lettera f), e' assicurato  dal  Ministero
della salute - Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci
veterinari, in collaborazione con l'IZSVe-CRN influenza aviaria e con
le regioni e le province autonome coinvolte. 
  3.  Le  Regioni,  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  e
l'IZSVe-CRN influenza aviaria trasmettono al Ministero della salute -
Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari, su
base semestrale, una relazione  tecnica-finanziaria  sulle  attivita'
svolte in attuazione del presente decreto. 
  4. Il Ministero  della  salute  verifica  lo  stato  di  attuazione
dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole  ai  fini  di  una
eventuale  modifica  delle  modalita'  operative   di   funzionamento
indicate nel Manuale operativo allegato al decreto del Ministro della
salute 13 novembre 2013. 
  5. E' istituito  presso  il  Ministero  della  salute  -  Direzione
generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari, senza  nuovi
o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  un  tavolo  di
coordinamento, costituito da due rappresentanti del  Ministero  della
salute, due rappresentanti del Ministero  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali, due rappresentanti delle regioni  e  province
autonome e un rappresentante  dell'IZSVe-CRN  influenza  aviaria,  al
fine di individuare per  le  regioni  ad  alto  rischio,  sentite  le
associazioni di categoria, linee guida contenenti criteri utili per: 
    a) la regolamentazione delle autorizzazioni di nuovi insediamenti
di allevamenti di avicoli  in  funzione  della  densita'  di  aziende
avicole gia' presenti; 
    b) la valutazione di compatibilita' ambientale degli insediamenti
avicoli finalizzata alla corretta gestione del territorio; 
    c)  la  gestione  delle  richieste  di  nuovi  accasamenti  nelle
situazioni emergenziali; 
    d)  la  definizione  di  misure  di  controllo  e  di   riduzione
temporanea della densita' negli allevamenti a rischio  piu'  elevato,
in particolare nelle aree in cui e' concentrata la produzione avicola
nazionale.