Art. 2 Atti e documenti da depositare 1. Gli enti privati che, secondo quanto previsto dai rispettivi atti costitutivi, esercitano in via stabile e principale un'attivita' d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, depositano per via telematica o su supporto informatico, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione, i seguenti atti e documenti: a) l'atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione; b) il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili; c) il bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2017; d) per i gruppi di imprese sociali, le indicazioni di cui all'art. 2497-bis, commi 1 e 2, del codice civile, oltre all'accordo di partecipazione e ogni sua modificazione, nonche' i documenti in forma consolidata di cui alle lettere b) e c); e) ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa. 2. Gli atti costitutivi di cui al comma 1, lettera a), devono prevedere, salve disposizioni piu' restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale e' costituita, la nomina di uno o piu' sindaci aventi i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile e per i quali non ricorrono le cause di ineleggibilita' e di decadenza di cui all'art. 2399 del codice civile. 3. Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017, l'adempimento di cui al comma 1, lettera a), si esegue mediante deposito del regolamento e delle sue successive modificazioni di cui al citato art. 1, comma 3, e dell'atto di costituzione del patrimonio destinato. Per i medesimi enti, gli adempimenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), si eseguono limitatamente alle attivita' indicate nel regolamento. 4. Fino alla data indicata nel decreto di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2017, il bilancio sociale e' redatto e depositato secondo le linee guida di cui al decreto 24 gennaio 2008 del Ministro della solidarieta' sociale. 5. Per l'attribuzione dei codici di attivita' economiche alle imprese sociali viene utilizzata la classificazione ICNPO (International Classification of Non Profit Organizations), elaborata dalle Nazioni Unite nel 2003, raccordata con la classificazione NACE_Ateco. 6. Il deposito viene effettuato, a cura del notaio o degli amministratori, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, fatti salvi gli altri obblighi di legge per la definizione dei tempi di redazione e deposito, utilizzando i modelli approvati dal Ministero dello sviluppo economico per la presentazione delle domande all'ufficio del registro delle imprese. 7. In caso di operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, sono depositati, oltre i documenti previsti dalla normativa civilistica, i documenti previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 112 del 2017, nel termine di trenta giorni dalla delibera di trasformazione, fusione e scissione o dall'avvenuta cessione. Nella delibera o nell'atto di cessione deve darsi atto dell'intervenuta autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche nella forma del silenzio assenso, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017. Per gli enti di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017, le disposizioni di cui al presente comma si applicano limitatamente alle attivita' indicate nel regolamento. Fino alla data indicata nel decreto richiamato nel primo periodo del presente comma, le imprese sociali depositano, oltre ai documenti previsti dalla normativa civilistica, quelli previsti dal decreto 24 gennaio 2008 del Ministro della solidarieta' sociale. 8. Sono depositati, a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i provvedimenti che dispongono la liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali e quelli di nomina dei commissari liquidatori. 9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro accedono in via telematica alle informazioni e agli atti depositati nella apposita sezione del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali, ai fini di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 112 del 2017.