Art. 4 
 
          Controlli dell'ufficio del registro delle imprese 
 
  1. L'ufficio del registro delle imprese che riceve  la  domanda  di
deposito  presentata  dall'organizzazione  che   esercita   l'impresa
sociale, ne verifica la completezza formale e la  presenza  nell'atto
costitutivo dell'oggetto sociale e dell'assenza dello scopo di  lucro
di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto  legislativo
n. 112 del 2017,  prima  di  procedere  all'iscrizione  nell'apposita
sezione. 
  2. Ai fini dell'iscrizione, l'ufficio del  registro  delle  imprese
acquisisce  la  dichiarazione  del  rappresentante  legale  dell'ente
relativa all'eventuale iscrizione in essere presso altra sezione  del
Registro unico nazionale del  Terzo  settore.  L'avvenuta  iscrizione
nell'apposita sezione del registro delle  imprese  e'  comunicata,  a
cura del competente ufficio del registro delle  imprese,  all'ufficio
del Registro unico nazionale competente, che  provvede  a  cancellare
l'ente iscritto come impresa sociale dall'altra sezione del  Registro
unico  nazionale  del  Terzo  settore  con  la  medesima   decorrenza
dell'iscrizione nel  registro  delle  imprese.  Si  applica,  in  via
transitoria, l'art. 101, comma 3, del decreto legislativo n. 117  del
2017. 
  3. L'ufficio del registro delle imprese, nel caso in cui ne ravvisi
la necessita', puo' invitare l'organizzazione che esercita  l'impresa
sociale a completare, modificare o  integrare  la  domanda  entro  un
congruo termine, trascorso  il  quale,  con  provvedimento  motivato,
rifiuta il deposito dell'atto nella sezione delle imprese sociali.