IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91; Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e s.m.i.; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, concernente «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare, l'art. 4, comma 5-quater; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» ed, in particolare, l'art. 34, comma 1; Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ed, in particolare, l'art. 64, comma 5-bis che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le mense scolastiche biologiche; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro della salute n. 14771 del 18 dicembre 2017, che istituisce l'elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica; Considerato che il piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea COM (2014) 179 final del 24 marzo 2014, tra le dieci azioni previste, colloca anche «Azione 4 - Biologico e Green Public Procurement - stimolare l'utilizzo dei prodotti biologici nella ristorazione ospedaliera e nelle mense scolastiche, e l'applicazione del metodo biologico anche nella gestione del verde delle aree pubbliche»; Considerato che il comma 5-bis del suddetto decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, istituisce il Fondo per le mense scolastiche biologiche, al fine di promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente con una dotazione di 4 milioni di euro per il 2017 e 10 milioni di euro annui per il 2018 e il 2019 e 5 milioni di euro a decorrere dal 2020. Considerato che il suddetto fondo e' destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole; Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 gennaio 2018; Decreta: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo per le mense scolastiche biologiche, istituito ai sensi dell'art. 64, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, della legge 21 giugno 2017, n. 96. 2. Il Fondo e' destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione.