Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) «mensa scolastica biologica»: il servizio di refezione collettiva scolastica conforme ai requisiti previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro della salute n. 14771 del 18 dicembre 2017; b) «Numero dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica»: il numero totale di pasti annui delle mense scolastiche biologiche dichiarati nell'allegato 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro della salute n. 14771 del 18 dicembre 2017; c) «Fondo»: il Fondo per le mense scolastiche biologiche, istituito ai sensi dell'art. 64, comma 5-bis, del suddetto decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.