Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a)  «mensa  scolastica  biologica»:  il  servizio  di   refezione
collettiva scolastica conforme ai requisiti previsti dal decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di  concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e
con il Ministro della salute n. 14771 del 18 dicembre 2017; 
    b) «Numero dei  beneficiari  del  servizio  di  mensa  scolastica
biologica»: il numero totale di pasti annui delle  mense  scolastiche
biologiche dichiarati nell'allegato 2 del decreto del Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con  il  Ministro
della salute n. 14771 del 18 dicembre 2017; 
    c)  «Fondo»:  il  Fondo  per  le  mense  scolastiche  biologiche,
istituito  ai  sensi  dell'art.  64,  comma   5-bis,   del   suddetto
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.