Art. 3 
 
                     Criteri generali di riparto 
 
  1. Il Fondo e' ripartito annualmente con decreto del Ministro delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra  le  Regioni  e  le  Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sulla  base  del  numero   dei
beneficiari del servizio di mensa scolastica  biologica  presenti  in
ciascuna Regione e Provincia autonoma. 
  2. Il decreto di cui al comma 1 e' adottato entro il 30  maggio  di
ogni anno, sulla base del «Numero dei  beneficiari  del  servizio  di
mensa scolastica biologica», riportati alla data del 31 marzo di ogni
anno, nell'elenco delle stazioni appaltanti e dei  soggetti  eroganti
il servizio di mensa scolastica biologica,  di  cui  all'art.  3  del
decreto n. 14771 del 18 dicembre  2017  di  istituzione  delle  mense
scolastiche biologiche. 
  3. Entro il 31 marzo di ogni anno,  ciascuna  Regione  e  Provincia
autonoma di Trento e di Bolzano, cui e' stata assegnata  quota  parte
del Fondo, invia al Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, una relazione  illustrativa  delle  iniziative  realizzate
nell'anno precedente che evidenzia i risultati conseguiti in  termini
di riduzione dei costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa
scolastica biologica, in valori assoluti, e di  numero  degli  utenti
coinvolti nelle iniziative di informazione e promozione nelle scuole.
Le relazioni, redatte secondo lo  schema  predisposto  dal  Ministero
delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  sono  pubblicate
nell'apposita sezione del sito web del ministero.