Art. 3 Criteri generali di riparto 1. Il Fondo e' ripartito annualmente con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica presenti in ciascuna Regione e Provincia autonoma. 2. Il decreto di cui al comma 1 e' adottato entro il 30 maggio di ogni anno, sulla base del «Numero dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica», riportati alla data del 31 marzo di ogni anno, nell'elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica, di cui all'art. 3 del decreto n. 14771 del 18 dicembre 2017 di istituzione delle mense scolastiche biologiche. 3. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, cui e' stata assegnata quota parte del Fondo, invia al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, una relazione illustrativa delle iniziative realizzate nell'anno precedente che evidenzia i risultati conseguiti in termini di riduzione dei costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica, in valori assoluti, e di numero degli utenti coinvolti nelle iniziative di informazione e promozione nelle scuole. Le relazioni, redatte secondo lo schema predisposto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono pubblicate nell'apposita sezione del sito web del ministero.