Art. 4 
 
                 Assegnazione e condizioni di spesa 
 
  1.  Le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e   Bolzano
trasferiscono almeno l'80% delle risorse assegnate annualmente con il
decreto  di  cui  al  comma  1,  dell'art.  3  ai  soggetti  iscritti
all'elenco di cui all'art. 3 del decreto n.  14771  del  18  dicembre
2017, ricadenti nel territorio di competenza, per ridurre i  costi  a
carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica. 
  2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1,  le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano verificano che: 
    a) le stazioni appaltanti, iscritte all'elenco di cui all'art.  3
del decreto n.  14771  del  18  dicembre  2017,  hanno  osservato  le
disposizioni contenute nell'art.  102,  del  decreto  legislativo  19
aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
    b) i soggetti eroganti il servizio di mensa  biologica,  iscritti
all'elenco di cui all'art. 3 del decreto n.  14771  del  18  dicembre
2017, hanno rispettato quanto disposto dall'art.  3,  comma  8  dello
stesso decreto. 
  Le  verifiche  sono  effettuate  sulla  base  della  documentazione
prodotta ed a seguito di specifica  richiesta  di  accesso  al  Fondo
avanzata  dalle  stazioni  appaltanti  e  dai  soggetti  eroganti  il
servizio di mensa biologica alle Regioni e le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano del territorio di competenza. 
  3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano utilizzano
direttamente o trasferiscono ai Comuni la restante quota  rispetto  a
quanto definito al comma 1, delle risorse assegnate  annualmente  con
il decreto di cui all'art.  3,  comma  1,  per  la  realizzazione  di
iniziative  di  informazione  e  di  promozione  nelle  scuole  e  di
accompagnamento al servizio di refezione finalizzate a: 
    a) promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili  per
l'ambiente nell'ambito dei  servizi  di  refezione  scolastica  negli
asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle
scuole secondarie di primo e di secondo grado; 
    b) favorire una corretta informazione alle alunne e agli  alunni,
alle studentesse e agli studenti, in eta' scolare, sui principi della
sostenibilita' dell'agricoltura biologica dell'educazione alimentare,
della conoscenza del  territorio,  nonche'  del  rispetto  del  cibo,
tenuto conto di quanto disposto dall'art. 10 della  legge  19  agosto
2016, n. 166, relativamente alle misure volte a ridurre  gli  sprechi
nella somministrazione degli alimenti. 
  4. Eventuali risorse rese disponibili a seguito delle attivita'  di
verifica di  cui  al  comma  2,  possono  essere  utilizzate  per  la
realizzazione delle iniziative di cui al comma 3.