Art. 4 Assegnazione e condizioni di spesa 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasferiscono almeno l'80% delle risorse assegnate annualmente con il decreto di cui al comma 1, dell'art. 3 ai soggetti iscritti all'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 14771 del 18 dicembre 2017, ricadenti nel territorio di competenza, per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica. 2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano verificano che: a) le stazioni appaltanti, iscritte all'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 14771 del 18 dicembre 2017, hanno osservato le disposizioni contenute nell'art. 102, del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; b) i soggetti eroganti il servizio di mensa biologica, iscritti all'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 14771 del 18 dicembre 2017, hanno rispettato quanto disposto dall'art. 3, comma 8 dello stesso decreto. Le verifiche sono effettuate sulla base della documentazione prodotta ed a seguito di specifica richiesta di accesso al Fondo avanzata dalle stazioni appaltanti e dai soggetti eroganti il servizio di mensa biologica alle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del territorio di competenza. 3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano utilizzano direttamente o trasferiscono ai Comuni la restante quota rispetto a quanto definito al comma 1, delle risorse assegnate annualmente con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, per la realizzazione di iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione finalizzate a: a) promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente nell'ambito dei servizi di refezione scolastica negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado; b) favorire una corretta informazione alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti, in eta' scolare, sui principi della sostenibilita' dell'agricoltura biologica dell'educazione alimentare, della conoscenza del territorio, nonche' del rispetto del cibo, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 10 della legge 19 agosto 2016, n. 166, relativamente alle misure volte a ridurre gli sprechi nella somministrazione degli alimenti. 4. Eventuali risorse rese disponibili a seguito delle attivita' di verifica di cui al comma 2, possono essere utilizzate per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 3.