Art. 2 1. Il versamento dei diritti speciali di prelievo, nella misura definita dal precedente art. 1, e' dovuto da tutti i soggetti tenuti ad effettuare le operazioni elencate all'art. 8-quinquies, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150. 2. Il versamento di cui al comma 1 dovra' essere imputato al capo 32° d'entrata - capitolo n. 2592, art. 5, mediante versamento sul conto corrente postale dedicato di Tesoreria n. 10178010; nella causale di versamento occorre indicare i riferimenti normativi di cui all'art. 1 del presente decreto.