Art. 2 
 
  1. Il versamento dei diritti speciali  di  prelievo,  nella  misura
definita dal precedente art. 1, e' dovuto da tutti i soggetti  tenuti
ad effettuare le operazioni elencate all'art. 8-quinquies,  comma  1,
della legge 7 febbraio 1992, n. 150. 
  2. Il versamento di cui al comma 1 dovra' essere imputato  al  capo
32° d'entrata - capitolo n. 2592, art.  5,  mediante  versamento  sul
conto corrente postale  dedicato  di  Tesoreria  n.  10178010;  nella
causale di versamento occorre indicare i riferimenti normativi di cui
all'art. 1 del presente decreto.