Art. 3 
 
       Affidamento dei lavori e Monitoraggio degli interventi 
 
  1. Il comune beneficiario  del  contributo,  individuato  ai  sensi
dell' art. 2, e' tenuto ad affidare i  lavori  per  la  realizzazione
delle opere pubbliche  entro  otto  mesi  decorrenti  dalla  data  di
emanazione del presente decreto. In caso di inosservanza del predetto
termine, il contributo  e'  recuperato  dal  Ministero  dell'interno,
secondo le modalita' di cui ai commi 128  e  129  dell'art.  1  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  2. Il monitoraggio delle opere finanziate  ai  sensi  del  presente
decreto e' effettuato attraverso il sistema  di  «Monitoraggio  delle
opere    pubbliche»    della    «Banca    dati    delle     pubbliche
amministrazioni-BDAP» ai sensi del decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n.  229,  classificando  le  opere  sotto  la  voce  «Messa  in
sicurezza edifici e territorio-comma 853». 
  3.  Il  controllo  sull'affidamento  dei  lavori,  il  cui  termine
iniziale coincide, a seconda della procedura seguita, con la data  di
pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito  in  caso  di
procedura negoziata, ovvero della manifestazione  della  volonta'  di
procedere  all'affidamento,   riportate   sul   sistema   informativo
monitoraggio gare  (SIMOG)  dell'ANAC,  ed  i  controlli  successivi,
legati alla fase di liquidazione della spesa, sono attuati tramite il
sistema di cui al comma 2, attraverso le  informazioni  correlate  al
relativo codice identificativo di gara (CIG). In  sede  di  creazione
del predetto codice il comune indica e associa  il  codice  unico  di
progetto   (CUP)   identificativo    dell'intervento    oggetto    di
finanziamento.