Art. 5 Rendicontazione 1. Nel rispetto delle esigenze di semplificazione richiamate in premessa, i comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti per il sistema di cui all'art. 3 comma 2 sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 2. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 858 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalita' previste dal comma 853, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo al collaudo. Eventuali economie di spesa non impegnate desunte dal sistema di monitoraggio di cui all'art. 3 comma 2, sono recuperate secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 aprile 2018 Il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali Belgiorno Il Ragioniere generale dello Stato Franco Avvertenza: Gli allegati citati nel decreto sono disponibili integralmente sul sito del Ministero dell'interno - Dipartimento Affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale: http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-16 -aprile-2018