Art. 5 
 
                           Rendicontazione 
 
  1. Nel rispetto delle esigenze  di  semplificazione  richiamate  in
premessa, i comuni destinatari dei contributi  che  ottemperino  agli
adempimenti informativi richiesti per il sistema di  cui  all'art.  3
comma 2 sono esonerati dall'obbligo di presentazione  del  rendiconto
delle somme ricevute di cui all'art. 158 del decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267. 
  2. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta,  gli
stessi  sono  vincolati  fino  al  collaudo,  ovvero  alla   regolare
esecuzione di cui al comma 858 dell'art. 1 della  legge  n.  205  del
2017 e, successivamente,  possono  essere  utilizzati  per  ulteriori
investimenti, per le medesime finalita' previste  dal  comma  853,  a
condizione che gli  stessi  vengano  impegnati  entro  il  30  giugno
dell'esercizio successivo al collaudo. Eventuali  economie  di  spesa
non impegnate desunte dal sistema di monitoraggio di cui  all'art.  3
comma 2, sono recuperate secondo le modalita' di cui ai commi  128  e
129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 aprile 2018 
 
                                          Il Capo Dipartimento        
                                per gli affari interni e territoriali 
                                                Belgiorno             
Il Ragioniere generale 
       dello Stato 
         Franco 
 
Avvertenza:  Gli  allegati  citati  nel  decreto   sono   disponibili
  integralmente sul sito del Ministero  dell'interno  -  Dipartimento
  Affari interni e territoriali - Direzione  centrale  della  finanza
  locale:
  http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-16
  -aprile-2018