Art. 2 
 
                 Obiettivi e misure di conservazione 
 
  1.  Gli  obiettivi  e  le  misure  di  conservazione   generali   e
sito-specifiche,  conformi  alle  esigenze  ecologiche  dei  tipi  di
habitat naturali  di  cui  all'allegato  A  e  delle  specie  di  cui
all'allegato  B  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   8
settembre  1997,  n.  357  presenti  nei  siti,  nonche'  le   misure
necessarie per evitare il degrado  degli  habitat  naturali  e  degli
habitat di specie e la perturbazione delle specie  per  cui  le  zone
sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere
conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,  n.  357,
relative alle ZSC di cui al precedente articolo sono quelli approvati
con gli atti riportati nelle tabelle di cui all'art. 1, comma 1, gia'
operativi. 
  2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo  agli
obiettivi e alle misure di  conservazione,  ed  eventuali  successive
modifiche ed integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione
del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa
alle ZSC designate. 
  3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma  1  e
le eventuali successive modifiche ed integrazioni, per le ZSC, o loro
porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali protette di  rilievo
regionale, integrano  le  misure  di  salvaguardia  e  le  previsioni
normative   definite   dagli   strumenti   di   regolamentazione    e
pianificazione esistenti e, se  piu'  restrittive,  prevalgono  sugli
stessi. Per le ZSC e per le loro porzioni  ricadenti  all'interno  di
aree naturali protette di  rilievo  nazionale,  gli  obiettivi  e  le
misure di conservazione di cui al comma 1,  integrano  le  misure  di
salvaguardia e gli strumenti  di  pianificazione  e  regolamentazione
esistenti, nelle more del loro aggiornamento. 
  4.  Le  misure  di  conservazione  di  cui  al  comma  1   potranno
all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei
mesi dalla data del presente decreto, prevedendo  l'integrazione  con
altri  piani  di  sviluppo   e   specifiche   misure   regolamentari,
amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine  la  regione
provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di  conservazione
e la Banca dati  Natura  2000.  Per  le  parti  delle  ZSC  ricadenti
all'interno del territorio delle aree naturali  protette  di  rilievo
nazionale, tale allineamento sara' assicurato in accordo con gli enti
gestori. 
  5. Le integrazioni di cui al  comma  4,  cosi'  come  le  eventuali
successive modifiche alle misure di conservazione che  si  rendessero
necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle
risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla regione
Calabria. Per le ZSC ricadenti all'interno di aree naturali  protette
di rilievo nazionale, le integrazioni e le  modifiche  sono  adottate
dai rispettivi enfi gestori. Gli aggiornamenti sono comunicati  entro
i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare. 
  6. Alle ZSC di cui al presente decreto  si  applicano  altresi'  le
disposizioni di cui all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.