IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                                  e 
 
                        IL MINISTRO DEI BENI 
              E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 
 
  Vista la legge 22 aprile 1941,  n.  633,  recante  «Protezione  del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»; 
  Vista  la  legge  24  novembre   1981,   n.   689,   e   successive
modificazioni, recante «Modifiche al sistema penale»; 
  Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive  modificazioni,
recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n.  640,  e  successive   modificazioni,   recante   «Imposta   sugli
spettacoli», ed in particolare l'art. 6, ove e'  stabilito  che  «Gli
esercenti  e  gli  altri  soggetti  d'imposta  hanno   l'obbligo   di
consegnare  a  ciascun  partecipante  o  spettatore,   all'atto   del
pagamento del  prezzo,  un  titolo  di  accesso  rilasciato  mediante
misuratori fiscali, conformi al modello approvato dal Ministero delle
finanze, ovvero mediante biglietterie automatizzate gia' in servizio,
purche' conformi alle  caratteristiche  degli  apparecchi  misuratori
fiscali previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, e successive modificazioni, recante «Istituzione e disciplina
dell'imposta  sul  valore  aggiunto»,  ed   in   particolare   l'art.
74-quater, ove e' stabilito che «Le prestazioni di  servizi  indicate
nella tabella C allegata al presente decreto, incluse  le  operazioni
ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano
effettuate  nel  momento  in  cui  ha   inizio   l'esecuzione   delle
manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento
per  le  quali  l'imposta  e'  dovuta  all'atto  del  pagamento   del
corrispettivo. Per le  operazioni  di  cui  al  comma  1  le  imprese
assolvono gli obblighi di certificazione  dei  corrispettivi  con  il
rilascio  di  un  titolo  di  accesso  emesso   mediante   apparecchi
misuratori fiscali ovvero  mediante  biglietterie  automatizzate  nel
rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e
successive modificazioni e integrazioni»; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983,  recante
«Norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26  gennaio
1983, n. 18, concernente obbligo da parte di determinate categorie di
contribuenti dell'imposta  sul  valore  aggiunto  di  rilasciare  uno
scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di  cassa»,
ed in particolare l'art. 5, che  prevede  l'istituzione  di  apposita
commissione per l'approvazione degli apparecchi misuratori fiscali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1999,
n. 544, recante «Regolamento recante  norme  per  la  semplificazione
degli adempimenti  dei  contribuenti  in  materia  di  imposta  sugli
intrattenimenti»; 
  Visto il decreto  del  Ministero  delle  finanze  13  luglio  2000,
recante «Attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6  e  18
del decreto legislativo 26  febbraio  1999,  n.  60,  concernente  le
caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, il  contenuto  e
le  modalita'  di  emissione  dei   titoli   di   accesso   per   gli
intrattenimenti e le attivita' spettacolistiche»; 
  Visto il decreto  delle  Agenzia  delle  entrate  23  luglio  2001,
recante  «Approvazione   delle   caratteristiche   degli   apparecchi
misuratori fiscali, del contenuto e delle modalita' di emissione  dei
titoli  di  accesso  per   gli   intrattenimenti   e   le   attivita'
spettacolistiche,  nonche'  delle  modalita'  di  trasferimento  alla
Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) dei dati relativi ai
titoli  di  accesso  ed  agli  altri  proventi  in  attuazione  delle
disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo  26
febbraio 1999, n. 60, e del decreto ministeriale 13 luglio  2000  del
Ministero delle finanze»; 
  Visto il provvedimento dell'Agenzia delle entrate 22 ottobre  2002,
recante  «Autorizzazione  al  rilascio  delle  carte  di  attivazione
relative  a  sistemi  di  emissione  di  titoli  di  accesso   e   di
riconoscimento di idoneita' di apparecchiature»; 
  Vista la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 34/E del 27 giugno
2003, recante «Installazione degli apparecchi  misuratori  fiscali  e
delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei  titoli  di
accesso per la certificazione dei corrispettivi  delle  attivita'  di
intrattenimento e delle prestazioni spettacolistiche»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2003,  n.  70,  recante
«Attuazione della direttiva  2000/31/CE  relativa  a  taluni  aspetti
giuridici dei servizi della societa'  dell'informazione  nel  mercato
interno, con particolare riferimento al commercio elettronico», ed in
particolare l'art. 5, secondo  cui  «La  libera  circolazione  di  un
determinato servizio della societa' dell'informazione proveniente  da
un  altro  Stato  membro  puo'  essere  limitata,  con  provvedimento
dell'autorita' giudiziaria o degli organi amministrativi di vigilanza
o delle autorita' indipendenti di settore, per motivi di:  a)  ordine
pubblico, per l'opera di prevenzione, investigazione,  individuazione
e perseguimento di reati, in particolare la tutela dei  minori  e  la
lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale,  religioso  o
etnico, nonche' contro la violazione della dignita' umana; b)  tutela
della  salute  pubblica;   c)   pubblica   sicurezza,   compresa   la
salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale; d) tutela  dei
consumatori, ivi compresi gli investitori.»; 
  Visto l'art. 1, della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  ed  in
particolare  il  comma  545  ove  si  stabilisce  che  «Al  fine   di
contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, nonche' di assicurare la
tutela dei consumatori e garantire l'ordine pubblico,  la  vendita  o
qualsiasi altra  forma  di  collocamento  di  titoli  di  accesso  ad
attivita' di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai  titolari,
anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per
la loro emissione e' punita,  salvo  che  il  fatto  non  costituisca
reato, con l'inibizione della condotta e con sanzioni  amministrative
pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonche', ove la condotta sia
effettuata attraverso le reti di comunicazione  elettronica,  secondo
le modalita' stabilite dal comma 546, con la rimozione dei contenuti,
o,  nei  casi  piu'  gravi,  con  l'oscuramento  del  sito   internet
attraverso il quale la violazione e' stata  posta  in  essere,  fatte
salve le azioni  risarcitorie.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni e le altre autorita' competenti effettuano i  necessari
accertamenti e interventi, agendo d'ufficio  ovvero  su  segnalazione
degli interessati. Non e' comunque sanzionata la vendita o  qualsiasi
altra forma di collocamento di titoli  di  accesso  ad  attivita'  di
spettacolo effettuata da una  persona  fisica  in  modo  occasionale,
purche' senza finalita' commerciali» ed il  comma  546,  secondo  cui
«Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto
con il Ministro della giustizia e con il Ministro dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, da  emanare,  sentite  l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni  e  la  Societa'  italiana  degli
autori ed editori, entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della  presente  legge,  sono  adottate,  nel  rispetto  della
normativa dell'Unione europea, le specificazioni  e  regole  tecniche
attuative  del  comma  545,  in  particolare  al  fine  di  aumentare
l'efficienza e la sicurezza informatica delle vendite dei  titoli  di
accesso mediante i sistemi di biglietterie automatizzate, nonche'  di
assicurare la tutela dei consumatori.»; 
  Sentite l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  la
Societa' italiana degli autori ed editori; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Al fine di aumentare l'efficienza  e  la  sicurezza  informatica
delle  vendite  dei  titoli  di  accesso  mediante   i   sistemi   di
biglietterie automatizzate,  nonche'  di  assicurare  la  tutela  dei
consumatori, il presente decreto detta le specificazioni e le  regole
tecniche attuative dell'art. 1, comma 545, della  legge  11  dicembre
2016, n. 232. 
  2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto le
persone fisiche che effettuano la vendita o qualsiasi altra forma  di
collocamento dei titoli  di  accesso  di  cui  al  comma  1  in  modo
occasionale e senza finalita' commerciali.