Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende: 
  a) per «titoli di accesso ad attivita' di spettacolo»: un titolo di
accesso per ciascuna manifestazione da intrattenimento  di  cui  alla
tariffa allegata  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 640, o ciascuna  manifestazione  spettacolistica  di
cui alla tabella C,  numeri  da  1  a  4,  allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
  b)  per  «titolari  dei  sistemi   di   emissione»:   il   soggetto
responsabile, anche sulla base di apposito contratto  o  convenzione,
del  funzionamento  del  sistema  informatico  idoneo   all'emissione
automatizzata dei titoli di accesso  ad  attivita'  di  spettacolo  e
della trasmissione per via telematica o  tramite  supporto  magnetico
dei riepiloghi da inviare alla SIAE  e  che,  all'art.  9,  comma  3,
lettera a), del decreto del Ministero delle  finanze  del  13  luglio
2000 e' indicato come «soggetto utilizzatore»; 
  c) per «soggetti legittimati»: chiunque abbia interesse a  chiedere
il riconoscimento di idoneita' a realizzare  un  sistema  informatico
idoneo all'emissione automatizzata dei titoli di accesso ad attivita'
di spettacolo.