Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende: a) per «titoli di accesso ad attivita' di spettacolo»: un titolo di accesso per ciascuna manifestazione da intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, o ciascuna manifestazione spettacolistica di cui alla tabella C, numeri da 1 a 4, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) per «titolari dei sistemi di emissione»: il soggetto responsabile, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, del funzionamento del sistema informatico idoneo all'emissione automatizzata dei titoli di accesso ad attivita' di spettacolo e della trasmissione per via telematica o tramite supporto magnetico dei riepiloghi da inviare alla SIAE e che, all'art. 9, comma 3, lettera a), del decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000 e' indicato come «soggetto utilizzatore»; c) per «soggetti legittimati»: chiunque abbia interesse a chiedere il riconoscimento di idoneita' a realizzare un sistema informatico idoneo all'emissione automatizzata dei titoli di accesso ad attivita' di spettacolo.