Art. 3 Vendita ed altre forme di collocamento di titoli di accesso ad attivita' di spettacolo mediante sistemi di biglietterie automatizzate 1. Al fine di aumentare l'efficienza e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante i sistemi di biglietterie automatizzate, i titolari dei sistemi di emissione assicurano che la vendita, o altre forme di collocamento attraverso reti di comunicazione elettronica, di titoli di accesso ad attivita' di spettacolo avvengano esclusivamente attraverso sistemi informatici che, essendo idonei a distinguere l'accesso effettuato da una persona fisica rispetto a quello effettuato da un programma automatico, impediscano l'acquisto da parte di tale programma, nonche' siano in grado di identificare l'acquirente. 2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato previa intesa con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono definite le specifiche tecniche per la realizzazione dei sistemi informatici di cui al comma 1, per i quali i soggetti legittimati richiedono all'Agenzia delle entrate il riconoscimento di idoneita'. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti modalita' e termini di applicazione delle predette specifiche tecniche. 3. La Commissione per l'approvazione dei modelli di apparecchi misuratori fiscali, di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, e' integrata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, esclusivamente per le attivita' connesse al riconoscimento di idoneita' di cui al comma 2, da un rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e da un rappresentante dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.