Art. 3 
 
Vendita ed altre forme  di  collocamento  di  titoli  di  accesso  ad
  attivita'  di   spettacolo   mediante   sistemi   di   biglietterie
  automatizzate 
 
  1. Al fine di aumentare l'efficienza  e  la  sicurezza  informatica
delle  vendite  dei  titoli  di  accesso  mediante   i   sistemi   di
biglietterie automatizzate,  i  titolari  dei  sistemi  di  emissione
assicurano che la vendita, o altre forme di  collocamento  attraverso
reti di comunicazione elettronica, di titoli di accesso ad  attivita'
di spettacolo avvengano esclusivamente attraverso sistemi informatici
che, essendo idonei a distinguere l'accesso effettuato da una persona
fisica rispetto a  quello  effettuato  da  un  programma  automatico,
impediscano l'acquisto da parte di tale programma, nonche'  siano  in
grado di identificare l'acquirente. 
  2. Con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,
adottato  previa  intesa  con  l'Autorita'  per  le  garanzie   nelle
comunicazioni entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del
presente  decreto,  sono  definite  le  specifiche  tecniche  per  la
realizzazione dei sistemi informatici di cui al comma 1, per i  quali
i  soggetti  legittimati  richiedono  all'Agenzia  delle  entrate  il
riconoscimento  di  idoneita'.  Con  lo  stesso  provvedimento   sono
stabiliti  modalita'  e  termini  di  applicazione   delle   predette
specifiche tecniche. 
  3. La Commissione per  l'approvazione  dei  modelli  di  apparecchi
misuratori fiscali, di cui all'art. 5 del decreto del Ministro  delle
finanze 23 marzo 1983, e' integrata, senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica,  esclusivamente  per  le  attivita'
connesse al riconoscimento di idoneita' di cui  al  comma  2,  da  un
rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo e da un rappresentante  dell'Autorita'  per  le  garanzie
nelle comunicazioni.