Art. 4 Funzioni e compiti dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila, con riferimento alla vendita ed alle altre forme di collocamento di titoli di accesso ad attivita' di spettacolo attraverso reti di comunicazione elettronica, sul rispetto della disposizione di cui all'art. 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, irrogando le sanzioni ivi previste. A tal fine l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta un regolamento in materia, anche nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del presente decreto, per assicurare la tutela dei titolari di diritti d'autore e dei consumatori nell'ambito di vendite ed altre forme di collocamenti di titoli di accesso ad attivita' di spettacolo mediante i sistemi di biglietterie automatizzate.