Art. 4 
 
                  Funzioni e compiti dell'Autorita' 
                 per le garanzie nelle comunicazioni 
 
  1. L'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni  vigila,  con
riferimento alla vendita ed  alle  altre  forme  di  collocamento  di
titoli di accesso ad  attivita'  di  spettacolo  attraverso  reti  di
comunicazione elettronica, sul rispetto  della  disposizione  di  cui
all'art. 1,  comma  545,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,
irrogando le sanzioni ivi previste. A tal  fine  l'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni adotta un regolamento in materia,  anche
nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del presente decreto, per
assicurare  la  tutela  dei  titolari  di  diritti  d'autore  e   dei
consumatori nell'ambito di vendite ed altre forme di collocamenti  di
titoli di accesso ad attivita' di spettacolo mediante  i  sistemi  di
biglietterie automatizzate.