Art. 5 Principi attinenti all'irrogazione di sanzioni 1. Le autorita' competenti e, limitatamente alle violazioni realizzate attraverso le reti di comunicazione elettronica, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, intervengono d'ufficio o su segnalazione. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, le autorita' competenti e, limitatamente alle violazioni realizzate attraverso le reti di comunicazione elettronica, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, irrogano le sanzioni di cui all'art. 1, comma 545 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 nel rispetto dei principi di gradualita', di proporzionalita' e di adeguatezza ed assicurando il contraddittorio, secondo i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. Qualora la condotta vietata sia effettuata attraverso reti di comunicazione elettronica l'Autorita' per e garanzie nelle comunicazioni dispone la rimozione dei contenuti integranti la condotta vietata. Nel caso di violazioni gravi, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' disporre l'oscuramento anche temporaneo del sito internet attraverso il quale e' compiuta la violazione. 4. In caso di mancata applicazione delle specifiche tecniche di cui all'art. 3, comma 2 o di mancato adeguamento alle specifiche tecniche aggiornate, sono applicabili le disposizioni di cui al punto 17 del provvedimento del 22 ottobre 2002 dell'Agenzia delle entrate. Roma, 12 marzo 2018 Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro della giustizia Orlando Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo Franceschini Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2018 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 403