Art. 5 
 
           Principi attinenti all'irrogazione di sanzioni 
 
  1.  Le  autorita'  competenti  e,  limitatamente  alle   violazioni
realizzate  attraverso  le   reti   di   comunicazione   elettronica,
l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle   comunicazioni,   intervengono
d'ufficio o su segnalazione. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, le autorita' competenti e,
limitatamente  alle  violazioni  realizzate  attraverso  le  reti  di
comunicazione  elettronica,  l'Autorita'  per   le   garanzie   nelle
comunicazioni, irrogano le sanzioni di  cui  all'art.  1,  comma  545
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 nel  rispetto  dei  principi  di
gradualita', di proporzionalita' e di adeguatezza ed  assicurando  il
contraddittorio, secondo i principi di cui  alla  legge  24  novembre
1981, n. 689. 
  3. Qualora la condotta vietata sia effettuata  attraverso  reti  di
comunicazione  elettronica   l'Autorita'   per   e   garanzie   nelle
comunicazioni  dispone  la  rimozione  dei  contenuti  integranti  la
condotta vietata. Nel caso di violazioni gravi,  l'Autorita'  per  le
garanzie  nelle  comunicazioni  puo'  disporre  l'oscuramento   anche
temporaneo del sito internet  attraverso  il  quale  e'  compiuta  la
violazione. 
  4. In caso di mancata applicazione delle specifiche tecniche di cui
all'art. 3, comma 2 o di mancato adeguamento alle specifiche tecniche
aggiornate, sono applicabili le disposizioni di cui al punto  17  del
provvedimento del 22 ottobre 2002 dell'Agenzia delle entrate. 
    Roma, 12 marzo 2018 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 
                     Il Ministro della giustizia 
                               Orlando 
 
                        Il Ministro dei beni 
              e delle attivita' culturali e del turismo 
                            Franceschini 
 

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2018 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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