IL DIRETTORE CENTRALE 
                        della finanza locale 
 
  Visto  l'art.  161,  comma  1,  del   testo   unico   della   legge
sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con   il   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti  locali
redigono apposite certificazioni sui principali dati del bilancio  di
previsione e del rendiconto della gestione; 
  Visto il comma 2  del  medesimo  articolo,  in  base  al  quale  le
modalita'  delle  certificazioni  sono  stabilite  con  decreto   del
Ministero dell'interno, previo parere dell'Associazione Nazionale dei
comuni Italiani (A.N.C.I.)  e  dell'Unione  delle  Province  d'Italia
(U.P.I.); 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 7 aprile 2014, n.  56,  recante  disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni; 
  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42 e successive modifiche», come integrato e modificato  dal  decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 
  Visti gli schemi di  bilancio  previsti  dall'art.  11  del  citato
decreto legislativo n. 118 allo stesso allegati, come  modificati  ed
integrati dai decreti del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
adottati ai sensi del comma 11 del medesimo art. 11; 
  Visto in particolare l'allegato n. 10  concernente  lo  schema  del
rendiconto della gestione; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  fissare  modalita'  e   termini   di
compilazione e presentazione del certificato relativo  al  rendiconto
della gestione dell'anno 2017; 
  Valutata l'esigenza di acquisizione delle certificazioni  contabili
anche da parte degli enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia,
della Regione Valle d'Aosta e delle Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del  18  febbraio  2013,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  55  del  6  marzo   2013,
concernente i parametri obiettivi ai fini  dell'individuazione  degli
enti  in  condizione  strutturalmente  deficitaria  per  il  triennio
2013-2015, il cui triennio di applicazione decorre dall'anno 2013 con
riferimento alla data di scadenza per l'approvazione dei documenti di
bilancio, prevista ordinariamente per legge,  dei  quali  la  tabella
contenente i parametri costituisce allegato; 
  Valutato che, conseguentemente, i citati  parametri  hanno  trovato
applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della
gestione dell'esercizio finanziario 2012 e al bilancio di  previsione
dell'esercizio finanziario 2014; 
  Considerato,  tuttavia,  che,  per  effetto  del  disposto  di  cui
all'art. 242, comma 2, del citato testo unico, gli enti locali,  fino
alla  fissazione  dei  nuovi  parametri,  applicano  quelli   vigenti
nell'anno precedente; 
  Ravvisata l'esigenza di acquisire i dati mediante posta elettronica
certificata e con firma digitale dei sottoscrittori del documento, in
modo  da  consentire,  tra  l'altro,  all'Istat  di  effettuare  alle
scadenze previste, le  analisi  e  le  elaborazioni  su  alcuni  dati
finanziari  che  sono  annualmente  richieste  in  applicazione   del
regolamento (CE) n. 479 dei 25 maggio 2009; 
  Considerato che tale tipo di trasmissione, estesa a tutti gli  enti
locali,  consente,  peraltro,  di  dare  completa  applicazione  alle
disposizioni di cui all'art. 27 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133; 
  Ritenuto, altresi', che l'atto da adottare nella forma del presente
decreto consiste nell'approvazione di un modello  di'  certificato  i
cui contenuti hanno natura prettamente gestionale; 
  Considerato che, con decreto del Ministro dell'interno di  concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  in   corso   di
perfezionamento, viene disposto, per i comuni compresi negli allegati
1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito
con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga al
30 settembre 2018 del termine per l'approvazione del rendiconto della
gestione 2017; 
  Sentite l'Associazione Nazionale dei  comuni  Italiani  e  l'Unione
delle  Province  d'Italia,  che  hanno  espresso  parere   favorevole
sull'articolazione ed il contenuto del certificato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Approvazione  modelli  di  certificazione,   soggetti   tenuti   agli
              adempimenti e termini per la trasmissione 
 
  1. Sono approvati i modelli di  certificato  del  rendiconto  della
gestione 2017, allegati al presente decreto,  che  gli  enti  locali,
sono tenuti a predisporre e trasmettere entro il 31 maggio 2018. 
  2.  Per  i  comuni  compresi  negli  allegati  1,  2  e  2-bis  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito  con  modificazioni
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il predetto termine e'  fissato
ai 31 ottobre 2018. 
  3. Gli enti  locali  sono  tenuti  a  compilare  e  trasmettere  la
certificazione relativa allo schema  del  rendiconto  della  gestione
previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
come integrato e modificato dal decreto legislativo 10  agosto  2014,
n. 126, riportata in allegato al presente decreto.