Art. 2 Criteri di ripartizione delle risorse 1. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite tra le province e le citta' metropolitane sulla base dei parametri descritti nella nota metodologica di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, applicati ai seguenti criteri: a) consistenza della rete viaria; b) tasso di incidentalita'; c) vulnerabilita' rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico. 2. Per il calcolo del piano di riparto, a ciascun criterio sono attribuiti i seguenti pesi di ponderazione, di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto: a) consistenza della rete viaria, peso del 78 per cento, articolato nei seguenti parametri: 1. estensione chilometrica della intera rete stradale provinciale e della quota parte ricadente in zona montana, peso del 50 per cento; 2. numero di veicoli circolanti per provincia, peso del 28 per cento; b) incidentalita', peso del 10 per cento, articolato secondo i seguenti parametri: 1. numerosita' degli incidenti per km di rete stradale; 2. numerosita' dei morti per km di rete stradale; 3. numerosita' dei feriti per km di rete stradale; c) vulnerabilita' per fenomeni di dissesto idrogeologico, peso del 12 per cento, articolato nei seguenti parametri: 1. popolazione a rischio residente in aree a pericolosita' da frana su base provinciale, peso del 6 cento; 2. popolazione a rischio residente in aree a pericolosita' idraulica su base provinciale, peso del 6 per cento.