Art. 2 
 
 
                Criteri di ripartizione delle risorse 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite tra le province e le
citta' metropolitane sulla base dei parametri  descritti  nella  nota
metodologica di cui all'allegato 1, che costituisce parte  integrante
del presente decreto, applicati ai seguenti criteri: 
    a) consistenza della rete viaria; 
    b) tasso di incidentalita'; 
    c) vulnerabilita' rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico. 
  2. Per il calcolo del piano di riparto,  a  ciascun  criterio  sono
attribuiti i seguenti pesi di ponderazione, di  cui  all'allegato  2,
che costituisce parte integrante del presente decreto: 
    a)  consistenza  della  rete  viaria,  peso  del  78  per  cento,
articolato nei seguenti parametri: 
      1.  estensione  chilometrica   della   intera   rete   stradale
provinciale e della quota parte ricadente in zona montana,  peso  del
50 per cento; 
      2. numero di veicoli circolanti per provincia, peso del 28  per
cento; 
    b) incidentalita', peso del 10 per cento,  articolato  secondo  i
seguenti parametri: 
      1. numerosita' degli incidenti per km di rete stradale; 
      2. numerosita' dei morti per km di rete stradale; 
      3. numerosita' dei feriti per km di rete stradale; 
    c) vulnerabilita' per fenomeni di  dissesto  idrogeologico,  peso
del 12 per cento, articolato nei seguenti parametri: 
      1. popolazione a rischio residente in aree a  pericolosita'  da
frana su base provinciale, peso del 6 cento; 
      2. popolazione a rischio  residente  in  aree  a  pericolosita'
idraulica su base provinciale, peso del 6 per cento.