Art. 4 Utilizzo delle risorse 1. Le risorse di cui all'art. 1 sono utilizzate esclusivamente per: a) la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i controlli in corso di esecuzione e finali, nonche' le altre spese tecniche necessarie per la realizzazione purche' coerenti con i contenuti e le finalita' della legge e del presente decreto comprese le spese per l'effettuazione di rilievi concernenti le caratteristiche geometriche fondamentali, lo stato/condizioni dell'infrastruttura, gli studi e rilevazioni di traffico, il livello di incidentalita', l'esposizione al rischio idrogeologico; b) la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse componenti dell'infrastruttura incluse le pavimentazioni, i ponti, i viadotti, i manufatti, le gallerie, i dispositivi di ritenuta, i sistemi di smaltimento acque, la segnaletica, l'illuminazione, le opere per la stabilita' dei pendii di interesse della rete stradale, i sistemi di info-mobilita', le installazione di sensoristica di controllo dello stato dell'infrastruttura; c) la realizzazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura esistente in termini di caratteristiche costruttive della piattaforma veicolare, ciclabile e pedonale, della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti e dei dispositivi di sicurezza passiva installati nonche' delle opere d'arte per garantire la sicurezza degli utenti; d) la realizzazione di interventi di ambito stradale che prevedono: 1. la realizzazione di percorsi per la tutela delle utenze deboli; 2. il miglioramento delle condizioni per la salvaguardia della pubblica incolumita'; 3. la riduzione dell'inquinamento ambientale; 4. la riduzione del rischio da trasporto merci inclusi i trasporti eccezionali; 5. la riduzione dell'esposizione al rischio idrogeologico; 6. l'incremento della durabilita' per la riduzione dei costi di manutenzione. 2. Le risorse di cui all'art. 1 non sono utilizzabili per realizzare nuove tratte di infrastrutture o interventi non di ambito stradale.