Art. 5 Programmazione degli interventi e trasferimento delle risorse 1. Sulla base del piano di riparto di cui all'allegato 3, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, e' assunto l'impegno pluriennale delle risorse. Le risorse sono trasferite alle province ed alle citta' metropolitane interamente per ciascuna annualita' secondo il piano di riparto dopo l'approvazione dei programmi articolati per ciascuna annualita' di finanziamento, entro il 30 giugno di ogni anno. 2. Il Programma per l'annualita' 2018, che deve contenere un cronoprogramma dell'iter attuativo e della realizzazione degli interventi che preveda quale termine temporale ultimo la data del 31 marzo 2019, e' redatto dalle province e dalle citta' metropolitane e deve essere trasmesso alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il Programma e' considerato autorizzato in assenza di osservazioni da parte della citata Direzione entro trenta giorni dalla ricezione del programma da inviare via pec alla medesima Direzione. Il Programma relativo all'annualita' 2018 contiene interventi di manutenzione caratterizzati da urgenza ed e' considerato autorizzato anche in presenza di una ridotta base informativa, purche' la tipologia, la localizzazione e la priorita' degli interventi programmati siano individuati avendo in considerazione principalmente la sicurezza stradale, la tutela delle utenze deboli, la salvaguardia della pubblica incolumita', la riduzione dell'esposizione al rischio idrogeologico, la riduzione del rischio da trasporto merci, inclusi i trasporti eccezionali. 3. Il trasferimento delle risorse relative alle ulteriori annualita' e' effettuato sulla base del Programma quinquennale 2019-2023 che le province e le citta' metropolitane devono presentare inderogabilmente entro il 31 ottobre 2018. 4. Il Programma quinquennale e' considerato autorizzato in assenza di osservazioni da parte della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da formulare entro novanta giorni dalla ricezione del programma. 5. Il Programma quinquennale 2019-2023 e' sviluppato sulla base: a) della conoscenza delle caratteristiche geometriche e dello stato dell'infrastruttura, del traffico, dell'incidentalita' e dell'esposizione al rischio idrogeologico; b) dell'analisi della situazione esistente; c) della previsione dell'evoluzione. 6. Il Programma quinquennale deve contenere interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo, sviluppando in particolare gli aspetti connessi alla durabilita' degli interventi, ai benefici apportati in termini di sicurezza, di riduzione del rischio, di qualita' della circolazione degli utenti ed ai relativi costi e deve riportare, attraverso un cronoprogramma degli interventi, i seguenti elementi: a) inizio e fine dell'attivita' di progettazione; b) inizio e fine della procedura di aggiudicazione; c) inizio e fine dei lavori; d) inizio e fine del collaudo o certificazione di regolare esecuzione dei lavori. 7. Il Programma relativo alle successive annualita', oltre a contenere il cronoprogramma di cui al comma 6, deve contenere le schede descrittive e riepilogative di ciascun intervento da realizzare. 8. Al fine di uniformare le attivita' ed espletare il monitoraggio, la Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica sul sito istituzionale il modello delle schede descrittive. 9. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento e' effettuato entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di riferimento del Programma. 10. Gli interventi inseriti nel Programma possono anche avere durata pluriennale, evidenziando le somme oggetto di rendicontazione relative alla singola annualita' da effettuare entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di riferimento.