Art. 6 Revoca delle risorse 1. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi nell'annualita' di riferimento, e' disposta la revoca delle risorse, per la quota non spesa, ai sensi dell'art. 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, applicando una pari riduzione sui trasferimenti di risorse relative alle successive annualita'. 2. Le risorse revocate alle singole province o citta' metropolitane, per mancata o parziale realizzazione degli interventi, sono versate in conto entrate del bilancio dello Stato - capitolo n. 3570, art. 5, capo XV, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'art. 1, comma 1072, della citata legge n. 205 del 2018. 3. Le risorse relative all'annualita' 2023 oggetto di revoca sono versate direttamente dalle province e dalle citta' metropolitane assegnatarie al capitolo di cui al comma 2, entro centottanta giorni dalla richiesta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riportando la seguente causale: «somma revocata finanziata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205» e la ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali. 4. Non si procede a revoca qualora il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 e' imputabile alla presenza di contenzioso o in caso di calamita' naturali che abbiano interferito con la realizzazione degli interventi.