Art. 7 
 
 
                       Variazioni finanziarie 
 
  1. Qualora si rendono disponibili ulteriori  risorse  relativamente
alle annualita' di  cui  all'art.  1,  comma  1076,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, e per le medesime  finalita',  con  successivo
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si procede
alla assegnazione delle stesse in  proporzione  ai  coefficienti  del
piano di riparto, previa presentazione di  un  programma  integrativo
d'interventi per le annualita' corrispondenti. 
  2. Nel caso in cui sono apportate  variazioni  alla  disponibilita'
delle somme in bilancio, rispetto a quanto  assegnato  dal  piano  di
riparto, anche gli impegni di spesa sono variati  in  proporzione  ai
coefficienti del piano.