Art. 2 
 
                     Assegnazione dei contributi 
 
  1. Nei limiti delle risorse assegnate  al  fondo,  i  contributi  a
favore dei soggetti locatari e dei concessionari  degli  immobili  di
cui all'art. 1, sono riconosciuti in proporzione alle spese sostenute
per le opere di manutenzione straordinaria, fino all'80% delle stesse
e comunque non oltre l'importo  di  €  200.000  per  l'intera  durata
dell'atto di concessione o del contratto di  locazione.  Tale  limite
puo'   essere   ridotto   dall'ente   gestore   in   relazione   alla
disponibilita' dei fondi e al numero di immobili coinvolti.