Art. 3 Erogazione dei contributi 1. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'art. 2, l'ente gestore verifica e attesta la corretta esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria in base alla normativa vigente, tenuto conto del progetto presentato dall'assegnatario dell'immobile in sede di gara. A tal fine, il locatario/concessionario produce all'Ente gestore i giustificativi, che attestino le spese sostenute attraverso fatture, bonifici o altri documenti contabili di equivalente valore probatorio, di tutte le lavorazioni e somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino al momento della eventuale emissione del S.A.L. 2. I contributi vengono erogati in unica soluzione, a conclusione dei lavori ovvero, per lavori di particolare complessita' e durata, per stati d'avanzamento non superiori a tre e per tipologie di lavorazioni omogenee. Sono escluse anticipazioni. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 aprile 2018 Il direttore generale del Tesoro: La Via Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2018 Ufficio controllo atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-483