IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti»  e,  in
particolare, l'art. 3; 
  Visto il decreto  legislativo  17  maggio  1999,  n.  153,  recante
«Disciplina civilistica  e  fiscale  degli  enti  conferenti  di  cui
all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20  novembre  1990,  n.
356,  e  disciplina  fiscale  delle  operazioni  di  ristrutturazione
bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461»; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma del Terzo  settore,  dell'impresa  sociale  e  per  la
disciplina del servizio civile universale», e in  particolare  l'art.
5, comma 1, lettera f), il quale annovera tra i principi e i  criteri
direttivi della delega la revisione dell'attivita' di  programmazione
e controllo delle attivita' e della gestione dei centri  di  servizio
per  il  volontariato,  svolta   mediante   organismi   regionali   o
sovraregionali, tra loro coordinati sul piano  nazionale,  ponendo  a
carico delle risorse derivanti dall'art. 15  della  legge  11  agosto
1991, n. 266, gli oneri relativi  al  funzionamento  degli  organismi
medesimi; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2,  lettera  b),  della
legge 6 giugno 2016, n. 106»  (di  seguito  solo  «Codice  del  Terzo
settore»), e in particolare il titolo VIII - Della promozione  e  del
sostegno degli enti del  Terzo  settore  -  Capo  II,  dedicato  alla
disciplina dei Centri di servizio per il volontariato (CSV); 
  Visto l'art. 62 del Codice del Terzo settore, il quale, al fine  di
assicurare il finanziamento stabile  dei  CSV,  istituisce  il  Fondo
unico  nazionale  (FUN),  alimentato  dai  contributi  annuali  delle
Fondazioni di origine bancaria (FOB) di cui al decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153,  ed  amministrato  dall'Organismo  nazionale  di
controllo (ONC), in conformita' alle norme del medesimo Codice; 
  Visto il successivo art. 64, comma  1,  il  quale  qualifica  l'ONC
quale fondazione  con  personalita'  giuridica  di  diritto  privato,
costituita con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, al fine di svolgere, per finalita'  di  interesse  generale,
funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV; 
  Visto l'art. 64,  comma  2,  che  stabilisce  che  con  il  decreto
ministeriale costitutivo dell'ONC si  provvede  contestualmente  alla
nomina  dei   componenti   dell'organo   di   amministrazione   della
fondazione; 
  Acquisite le designazioni  dei  componenti  effettivi  e  supplenti
dell'organo   di   amministrazione    dell'ONC,    fatte    pervenire
dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di  risparmio  (Acri)  con
nota del 23 ottobre 2017, dal CSVnet  -  Associazione  nazionale  dei
centri di servizio per il volontariato, con nota del 23 ottobre 2017,
dal Forum nazionale del Terzo  settore,  con  nota  dell'11  dicembre
2017,  quali  associazioni  piu'   rappresentative   sul   territorio
nazionale ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 2,  del  sopra
menzionato  art.  64,  nonche'  la  designazione   della   Conferenza
Stato-Regioni del 26 ottobre 2017; 
  Viste le norme del codice civile in materia di fondazioni; 
  Rilevata la necessita' di procedere alla costituzione  dell'ONC  ed
alla contestuale nomina dei membri dell'organo di amministrazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                            Costituzione 
 
  1. E' costituita, ai sensi dell'art. 64, comma 1,  del  Codice  del
Terzo settore, una  fondazione  denominata  «Organismo  nazionale  di
controllo sui centri di servizio per il  volontariato»,  o  in  forma
breve «ONC». 
  2. L'ONC e' una persona giuridica privata  senza  scopo  di  lucro,
dotata di piena autonomia  statutaria  e  gestionale,  ed  ha  durata
illimitata. 
  3. Nello svolgimento delle sue  funzioni,  l'ONC  opera,  ai  sensi
dell'art. 65 del Codice del Terzo settore,  anche  attraverso  propri
uffici territoriali denominati «Organismi territoriali  di  controllo
sui centri di servizio per il volontariato», o in forma breve «OTC».