IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3; Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante «Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461»; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», e in particolare l'art. 5, comma 1, lettera f), il quale annovera tra i principi e i criteri direttivi della delega la revisione dell'attivita' di programmazione e controllo delle attivita' e della gestione dei centri di servizio per il volontariato, svolta mediante organismi regionali o sovraregionali, tra loro coordinati sul piano nazionale, ponendo a carico delle risorse derivanti dall'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, gli oneri relativi al funzionamento degli organismi medesimi; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» (di seguito solo «Codice del Terzo settore»), e in particolare il titolo VIII - Della promozione e del sostegno degli enti del Terzo settore - Capo II, dedicato alla disciplina dei Centri di servizio per il volontariato (CSV); Visto l'art. 62 del Codice del Terzo settore, il quale, al fine di assicurare il finanziamento stabile dei CSV, istituisce il Fondo unico nazionale (FUN), alimentato dai contributi annuali delle Fondazioni di origine bancaria (FOB) di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ed amministrato dall'Organismo nazionale di controllo (ONC), in conformita' alle norme del medesimo Codice; Visto il successivo art. 64, comma 1, il quale qualifica l'ONC quale fondazione con personalita' giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di svolgere, per finalita' di interesse generale, funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV; Visto l'art. 64, comma 2, che stabilisce che con il decreto ministeriale costitutivo dell'ONC si provvede contestualmente alla nomina dei componenti dell'organo di amministrazione della fondazione; Acquisite le designazioni dei componenti effettivi e supplenti dell'organo di amministrazione dell'ONC, fatte pervenire dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio (Acri) con nota del 23 ottobre 2017, dal CSVnet - Associazione nazionale dei centri di servizio per il volontariato, con nota del 23 ottobre 2017, dal Forum nazionale del Terzo settore, con nota dell'11 dicembre 2017, quali associazioni piu' rappresentative sul territorio nazionale ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 2, del sopra menzionato art. 64, nonche' la designazione della Conferenza Stato-Regioni del 26 ottobre 2017; Viste le norme del codice civile in materia di fondazioni; Rilevata la necessita' di procedere alla costituzione dell'ONC ed alla contestuale nomina dei membri dell'organo di amministrazione; Decreta: Art. 1 Costituzione 1. E' costituita, ai sensi dell'art. 64, comma 1, del Codice del Terzo settore, una fondazione denominata «Organismo nazionale di controllo sui centri di servizio per il volontariato», o in forma breve «ONC». 2. L'ONC e' una persona giuridica privata senza scopo di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, ed ha durata illimitata. 3. Nello svolgimento delle sue funzioni, l'ONC opera, ai sensi dell'art. 65 del Codice del Terzo settore, anche attraverso propri uffici territoriali denominati «Organismi territoriali di controllo sui centri di servizio per il volontariato», o in forma breve «OTC».