Art. 2 
 
                                Sede 
 
  1. L'ONC ha sede in Roma. 
  2.  Le  sedi  degli  OTC  saranno  individuate  dal  Consiglio   di
amministrazione   dell'ONC,   secondo   principi   di    prossimita',
efficienza,   economicita'   e   di   salvaguardia    dell'equilibrio
economico-finanziario della fondazione.