Art. 3 Scopo e attivita' 1. L'ONC esercita nell'interesse generale, e nel rispetto delle norme di legge applicabili e delle disposizioni del proprio statuto, le funzioni ad essa attribuite dall'art. 64, comma 5, del Codice del Terzo settore. 2. L'ONC non puo' finanziare iniziative o svolgere attivita' che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. 3. Gli OTC, quali uffici territoriali dell'ONC, che concorrono al perseguimento delle finalita' istituzionali della fondazione, svolgono, nell'interesse generale, le funzioni ad essi attribuite dall'art. 65, comma 7, del Codice del Terzo settore. 4. Gli OTC non possono finanziare iniziative o svolgere attivita' che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.