Art. 3 
 
                          Scopo e attivita' 
 
  1. L'ONC esercita nell'interesse generale,  e  nel  rispetto  delle
norme di legge applicabili e delle disposizioni del proprio  statuto,
le funzioni ad essa attribuite dall'art. 64, comma 5, del Codice  del
Terzo settore. 
  2. L'ONC non puo' finanziare iniziative o  svolgere  attivita'  che
non  siano  direttamente  connesse  allo  svolgimento  delle  proprie
funzioni istituzionali. 
  3. Gli OTC, quali uffici territoriali dell'ONC, che  concorrono  al
perseguimento  delle  finalita'   istituzionali   della   fondazione,
svolgono, nell'interesse generale, le  funzioni  ad  essi  attribuite
dall'art. 65, comma 7, del Codice del Terzo settore. 
  4. Gli OTC non possono finanziare iniziative o  svolgere  attivita'
che non siano direttamente connesse allo  svolgimento  delle  proprie
funzioni istituzionali.