Art. 4 
 
                             Patrimonio 
 
  1. Il patrimonio dell'ONC,  necessario  per  lo  svolgimento  delle
funzioni di cui all'art. 3 del presente decreto, e' costituito da una
dotazione iniziale di euro 50.000,00, anticipata da  Acri,  a  valere
sulle risorse  del  FUN  annualmente  determinate  dal  Consiglio  di
amministrazione  per  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   della
fondazione, in conformita' a quanto previsto dall'art.  62,  comma  8
del Codice del Terzo settore. 
  2. Concorrono a formare il patrimonio dell'ONC le ulteriori risorse
derivanti dalle donazioni, dalle  disposizioni  testamentarie,  dalle
erogazioni liberali e  dai  contributi  ed  elargizioni  di  soggetti
pubblici e privati. 
  3. Le risorse patrimoniali sono utilizzate  esclusivamente  per  il
funzionamento dell'ONC e degli  OTC  nel  perseguimento  degli  scopi
istituzionali. 
  4. Il FUN costituisce ad ogni effetto di legge patrimonio  autonomo
e separato da quello delle FOB, dell'ONC e dei  CSV,  vincolato  alla
destinazione prevista dall'art. 62, comma 9,  del  Codice  del  Terzo
settore.