Art. 4 Patrimonio 1. Il patrimonio dell'ONC, necessario per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3 del presente decreto, e' costituito da una dotazione iniziale di euro 50.000,00, anticipata da Acri, a valere sulle risorse del FUN annualmente determinate dal Consiglio di amministrazione per l'organizzazione ed il funzionamento della fondazione, in conformita' a quanto previsto dall'art. 62, comma 8 del Codice del Terzo settore. 2. Concorrono a formare il patrimonio dell'ONC le ulteriori risorse derivanti dalle donazioni, dalle disposizioni testamentarie, dalle erogazioni liberali e dai contributi ed elargizioni di soggetti pubblici e privati. 3. Le risorse patrimoniali sono utilizzate esclusivamente per il funzionamento dell'ONC e degli OTC nel perseguimento degli scopi istituzionali. 4. Il FUN costituisce ad ogni effetto di legge patrimonio autonomo e separato da quello delle FOB, dell'ONC e dei CSV, vincolato alla destinazione prevista dall'art. 62, comma 9, del Codice del Terzo settore.