Art. 8 
 
                        Clausola finanziaria 
 
  1. Le spese di organizzazione e di funzionamento dell'ONC  e  degli
OTC, comprese quelle relative agli organi di  cui  all'art.  5,  sono
poste a carico delle risorse del FUN, salvi eventuali emolumenti  per
amministratori e dipendenti inquadrati nella categoria dei dirigenti,
i cui oneri graveranno, in maniera aggiuntiva,  sulle  fondazioni  di
cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.