Art. 8 Clausola finanziaria 1. Le spese di organizzazione e di funzionamento dell'ONC e degli OTC, comprese quelle relative agli organi di cui all'art. 5, sono poste a carico delle risorse del FUN, salvi eventuali emolumenti per amministratori e dipendenti inquadrati nella categoria dei dirigenti, i cui oneri graveranno, in maniera aggiuntiva, sulle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.