Art. 2 
 
  1. Il  Ministero,  avvalendosi  dell'ANVUR  provvede,  con  cadenza
almeno quadriennale, alla valutazione periodica della  sede  italiana
dell'Universita' di cui all'art. 1 e dei relativi corsi di studio, in
ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'art.  2  del  decreto
ministeriale 26 aprile 2004, n.  214,  tenendo  conto  dei  requisiti
previsti  per  l'accreditamento  delle  sedi  e   dei   corsi   delle
Universita' nazionali ai sensi del  decreto  legislativo  27  gennaio
2012, n. 19. 
  2. In caso di valutazione negativa dell'ANVUR, e, comunque, qualora
vengano accertati fatti modificativi dei requisiti previsti dall'art.
2 del decreto ministeriale 214/2004, o  venga  cessata  o  interrotta
l'attivita' formativa in Italia, si provvede con decreto del Ministro
alla revoca dell'autorizzazione concessa. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 23 aprile 2018 
 
                                                  Il Ministro: Fedeli