Art. 5 Docenti e commissioni esaminatrici 1. Gli Uffici dirigenziali generali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale individuano i docenti di ogni corso, valutando attentamente i requisiti culturali, professionali e la capacita' didattica. Possono essere designati all'attivita' di docenza sia funzionari del Dipartimento, sia persone esterne, in possesso di comprovati requisiti. 2. Gli Uffici dirigenziali generali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale individuano le commissioni d'esame che devono essere composte: a) da un presidente effettivo di commissione, e un supplente, avente la qualifica almeno di dirigente di seconda fascia; b) due membri effettivi e due supplenti, inquadrati almeno all'area III, posizione economica F4, di cui uno con qualifica di funzionario tecnico ed uno con qualifica di funzionario amministrativo; c) da un segretario, individuato tra i dipendenti in servizio presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale. 3. La commissione opera con il presidente e due membri, di cui almeno uno con qualifica di funzionario tecnico ed uno con qualifica di funzionario amministrativo. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 12 aprile 2018 Il Capo del Dipartimento: Chiovelli