Art. 5 
 
                 Docenti e commissioni esaminatrici 
 
  1.  Gli  Uffici  dirigenziali  generali  del  Dipartimento  per   i
trasporti,  la  navigazione  gli  affari  generali  ed  il  personale
individuano  i  docenti  di  ogni  corso,  valutando  attentamente  i
requisiti culturali, professionali e la capacita' didattica.  Possono
essere  designati  all'attivita'  di  docenza  sia   funzionari   del
Dipartimento,  sia  persone  esterne,  in  possesso   di   comprovati
requisiti. 
  2.  Gli  Uffici  dirigenziali  generali  del  Dipartimento  per   i
trasporti,  la  navigazione  gli  affari  generali  ed  il  personale
individuano le commissioni d'esame che devono essere composte: 
    a) da un presidente effettivo di  commissione,  e  un  supplente,
avente la qualifica almeno di dirigente di seconda fascia; 
    b) due  membri  effettivi  e  due  supplenti,  inquadrati  almeno
all'area III, posizione economica F4, di cui  uno  con  qualifica  di
funzionario   tecnico   ed   uno   con   qualifica   di   funzionario
amministrativo; 
    c) da un segretario, individuato tra  i  dipendenti  in  servizio
presso il Dipartimento per i trasporti,  la  navigazione  gli  affari
generali ed il personale. 
  3. La commissione opera con il presidente  e  due  membri,  di  cui
almeno uno con qualifica di funzionario tecnico ed uno con  qualifica
di funzionario amministrativo. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare. 
 
      Roma, 12 aprile 2018 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Chiovelli