IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326
(Sistema Tessera Sanitaria); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio  2008,
attuativo del comma 5-bis del citato art. 50; 
  Visto l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175  del  2014,
in base al quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione  dei
redditi, le aziende sanitarie locali,  le  aziende  ospedaliere,  gli
istituti di ricovero e cura a carattere  scientifico,  i  policlinici
universitari,  le  farmacie,  pubbliche  e  private,  i  presidi   di
specialistica ambulatoriale,  le  strutture  per  l'erogazione  delle
prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa,  gli
altri presidi e strutture accreditati per  l'erogazione  dei  servizi
sanitari e  gli  iscritti  all'albo  dei  medici  chirurghi  e  degli
odontoiatri, nonche' le strutture autorizzate  per  l'erogazione  dei
servizi sanitari e non accreditate con riferimento ai  dati  relativi
alle prestazioni sanitarie erogate a partire  dal  1°  gennaio  2016,
inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le  modalita'  previste
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo  2008,
attuativo dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326,  e  successive  modificazioni,  i  dati  relativi  alle
prestazioni sanitarie, ad esclusione  di  quelle  gia'  previste  nel
comma 2, ai fini della loro messa a disposizione  dell'Agenzia  delle
entrate; 
  Visto il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015  del  direttore
dell'Agenzia delle  entrate,  attuativo  dell'art.  3,  comma  5  del
decreto  legislativo  21  novembre  2014,  n.  175,  concernente   le
modalita' tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi  2  e  3  del
citato art. 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre  2014,  n.
175; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31
luglio 2015, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  185  dell'11
agosto 2015, attuativo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175; 
  Visto il provvedimento n. 123325 del 29 luglio 2016  del  direttore
dell'Agenzia delle  entrate,  attuativo  dell'art.  3,  comma  5  del
decreto  legislativo  21  novembre  2014,  n.  175,  come  modificato
dall'art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre  2015,  n.
208 (Legge stabilita' 2016);  
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del  2
agosto 2016, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  187  dell'11
agosto 2016, attuativo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21
novembre 2014, n.  175,  come  modificato  dall'art.  1,  comma  949,
lettera a) della legge 28 dicembre 2015,  n.  208  (Legge  stabilita'
2016); 
  Visto l'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 21  novembre  2014,
n. 175, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze  sono  individuati  termini   e   modalita'   per   la
trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei  dati  relativi
alle spese che danno diritto a deduzioni  dal  reddito  o  detrazioni
dall'imposta diverse da quelle gia' individuate indicate nei commi 1,
2 e 3 dell'art. 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre  2014,
n. 175; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  1°
settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  214  del  13
settembre 2016, attuativo del citato art.  3,  comma  4  del  decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175; 
  Visto  il  provvedimento  n.  142369  del  15  settembre  2016  del
direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 2,
del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  1°
settembre 2016; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16
settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  225  del  26
settembre 2016, attuativo dell'art. 3, comma 1,  del  citato  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016; 
  Visto il provvedimento n. 76048 del 9  aprile  2018  del  Direttore
dell'Agenzia delle  entrate  con  cui  viene  introdotta,  a  partire
dall'anno d'imposta 2017, la  possibilita'  per  il  contribuente  di
rettificare i dati delle spese sanitarie e  veterinarie,  nell'ambito
di un servizio per la compilazione agevolata del quadro relativo agli
oneri deducibili e detraibili della dichiarazione dei redditi; 
  Considerata la  necessita'  di  dover  modificare  il  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015,  al  fine
di prevedere le specifiche  tecniche  e  le  modalita'  operative  di
compilazione agevolata da parte del contribuente  di  cui  al  citato
provvedimento n. 76048 del 9 aprile 2018 del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, concernente Disposizioni comuni in  materia  di  accertamento
delle imposte sui redditi; 
  Visto l'art. 1, comma 949, lettera b) della Legge stabilita'  2016,
il quale ha modificato il citato art. 3 del  decreto  Legislativo  21
novembre 2014, n. 175, aggiungendo il comma 3-bis, il  quale  prevede
che tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione  della
dichiarazione dei redditi precompilata,  possono  consultare  i  dati
relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal  Sistema  tessera
sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo art.  3  del  decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175; 
  Visti l'art. 7 del decreto 2  agosto  2016  nonche'  l'art.  7  del
decreto 16 settembre 2016, i quali prevedono,  tra  l'altro,  che  il
Sistema Tessera Sanitaria conserva, in archivi distinti  e  separati,
per le finalita' di cui al citato art. 3, comma  3-bis  del  medesimo
decreto legislativo 21  novembre  2014,  n.  175,  i  dati  trasmessi
telematicamente al Sistema tessera sanitaria,  comprensivi  dei  dati
comunicati nell'ambito della  compilazione  agevolata  da  parte  del
contribuente di cui al citato provvedimento n.  76048  del  9  aprile
2018 del direttore dell'Agenzia delle entrate; 
  Visto il parere favorevole del garante per la protezione  dei  dati
personali n. 300 del 5 luglio 2017 sulle specifiche tecniche  per  la
consultazione dei dati di cui al predetto art.  3,  comma  3-bis  del
medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; 
  Considerato che la consultazione da parte del cittadino di  cui  al
predetto art. 3, comma 3-bis  del  medesimo  decreto  legislativo  21
novembre 2014, n. 175 debba riguardare anche  i  dati  oggetto  della
compilazione agevolata di cui al citato provvedimento n. 76048 del  9
aprile 2018 del direttore dell'Agenzia delle entrate; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
Codice per la protezione dei dati personali; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Acquisito  il  parere  del  garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso in data 26 aprile 2018, ai sensi dell'art. 154, comma
4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  31
luglio 2015», il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 attuativo
dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo  21  novembre  2014,  n.
175; 
    b) «provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  29
luglio 2016», il provvedimento n. 123325 del 29 luglio 2016 attuativo
dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo  21  novembre  2014,  n.
175, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera a)  della  legge
28 dicembre 2015, n. 208 (Legge stabilita' 2016); 
    c) «provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  9
aprile 2018», il provvedimento n. 76048 del 9  aprile  2018  con  cui
l'Agenzia delle entrate  introduce,  a  partire  dall'anno  d'imposta
2017, la possibilita' per il contribuente di rettificare i dati delle
spese sanitarie e veterinarie, nell'ambito  di  un  servizio  per  la
compilazione agevolata del quadro relativo agli  oneri  deducibili  e
detraibili della dichiarazione dei redditi; 
    d) «decreto 31 luglio 2015»: decreto del Ministero  dell'economia
e delle  finanze  del  31  luglio  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015, attutivo dell'art.  3  comma  3
del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; 
    e) «decreto 2 agosto 2016»: decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 187 dell'11 agosto 2016 attuativo dell'art. 3 comma 3 del  decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175; 
    f) «decreto del 1° settembre 2016 del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze», decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
13 settembre  2016,  attuativo  dell'art.  3,  comma  4  del  decreto
legislativo n. 175 del 2014; 
    g)  «decreto  16   settembre   2016»:   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016, attuativo  dell'art.
3, comma 1, del citato decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze del 1° settembre 2016; 
    h) «tipologie di spesa»: le tipologie di prestazioni  di  cui  al
paragrafo 2.1.1 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015; 
    i) «documento fiscale»,  le  ricevute  di  pagamento,  fatture  e
scontrini fiscali  relativi  alle  spese  sanitarie  sostenute  dagli
assistiti per il pagamento del ticket  ovvero  per  l'acquisto  delle
prestazioni sanitarie, ovvero relative ai  rimborsi  erogati  per  le
spese  sanitarie   sostenute   dagli   assistiti,   ai   fini   della
predisposizione   da   parte   dell'Agenzia   delle   entrate   della
dichiarazione dei redditi precompilata; 
    j)  «scontrino  parlante»,  lo  scontrino  fiscale  emesso  dalle
farmacie ai sensi del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    k)  «rimborsi»,  i  rimborsi  per  prestazioni  non   erogate   o
parzialmente erogate; 
    l)  «contribuente  dichiarante»,  il  contribuente   che   accede
all'applicazione web della  dichiarazione  precompilata  ed  effettua
operazioni  nella  fase  di   modifica   dei   dati   della   propria
dichiarazione dei redditi; 
    m)  «compilazione   agevolata»,   sistema   con   il   quale   il
contribuente, dopo aver visualizzato i dati di dettaglio degli  oneri
comunicati dai  soggetti  terzi,  utilizzati  o  non  utilizzati  per
l'elaborazione della dichiarazione, puo' correggerli,  modificandoli,
integrandoli  o  cancellandoli,  ai  sensi  del   provvedimento   del
direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018; 
    n)  «CAD»,  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive  modificazioni,   recante   «Codice   dell'amministrazione
digitale»; 
    o) «Codice», il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  e
successive modificazioni, recante «Codice in  materia  di  protezione
dei dati personali»; 
    p) «Nuovo regolamento privacy», il regolamento n. 2016/679/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo  alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE  (Regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati); 
    q) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  in  attuazione  di  quanto  disposto
dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008;