Art. 2 
 
Spese sanitarie e veterinarie: consultazione e modifica dei  dati  da
  parte del contribuente. Modifiche al decreto 31 luglio 2015 
 
  1.  In  conformita'  con  quanto  previsto  al  punto   2.3.2   del
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018,
al decreto 31 luglio 2015 sono aggiunti i seguenti articoli: 
    «Art. 5-bis (Consultazione e  rettifica  dei  dati  di  dettaglio
relativi  alle  spese  sanitarie   e   veterinarie   da   parte   del
contribuente). - 1. Dall'anno  d'imposta  2017,  in  conformita'  con
quanto previsto  al  punto  2.3.2  del  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle  entrate  9  aprile  2018,  il  Sistema  TS  rende
disponibili all'Agenzia delle entrate le  funzionalita'  riferite  ai
dati delle spese sanitarie di cui all'art. 5, comma 1,  del  presente
decreto, nonche' dell'art. 6 del decreto 2 agosto 2016 e dell'art.  6
del  decreto  16  settembre  2016,  necessarie  per  la  compilazione
agevolata dei medesimi  dati  da  parte  del  contribuente  sul  sito
dell'Agenzia  delle  entrate,  anche  con  riferimento   alle   spese
sostenute per i familiari a carico e ai relativi rimborsi. 
  2. Dall'anno d'imposta 2017, in conformita' con quanto previsto  al
punto  5.3.2  del  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate 9 aprile 2018, il Sistema TS  rende  disponibili  all'Agenzia
delle  entrate  le  funzionalita'  riferite  ai  dati   delle   spese
veterinarie di  cui  dell'art.  6  del  decreto  16  settembre  2016,
necessarie per la compilazione agevolata dei medesimi dati  da  parte
del contribuente sul  sito  dell'Agenzia  delle  entrate,  anche  con
riferimento alle spese sostenute e ai relativi rimborsi. 
  3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, il Sistema  TS,  solo  a
fronte   dell'attivazione   della   funzionalita'   di   compilazione
agevolata, rende disponibili  all'Agenzia  dell'entrate  le  seguenti
funzionalita' in cooperazione applicativa, secondo  le  modalita'  di
cui al paragrafo 4.3 dell'Allegato B: 
    a) consultazione dei dati di dettaglio, comprensivi dei  dati  di
cui al comma 4; 
    b) inserimento di un nuovo documento fiscale di spesa o  rimborso
da  utilizzare  nella  dichiarazione  dei  redditi.  Il  contribuente
dichiarante, con riferimento al nuovo documento fiscale o rimborso da
inserire, deve indicare la data di  pagamento/rimborso,  il  soggetto
che ha emesso il documento fiscale e  l'importo  della  spesa  o  del
rimborso, indicando,  facoltativamente,  anche  la  partita  IVA  del
soggetto che ha emesso il documento fiscale e il numero del documento
fiscale. Se la spesa sanitaria e' riferita a un familiare  a  carico,
il contribuente deve inserire la relativa percentuale di sostenimento
della spesa; 
    c) modifica di un  documento  fiscale  di  spesa  o  rimborso  da
utilizzare  nella  dichiarazione   dei   redditi.   Il   contribuente
dichiarante puo' modificare l'importo del documento di  spesa  o  del
rimborso e l'indicazione  di  utilizzo  della  spesa  ai  fini  della
precompilata  da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate.  Se  la  spesa
sanitaria e' riferita a un familiare a carico, il  contribuente  puo'
modificare la percentuale di sostenimento della spesa; 
    d) indicazione di non utilizzo nella dichiarazione dei redditi di
un documento fiscale di spesa o rimborso; 
    e)  calcolo  della  somma  complessiva  delle   spese   sanitarie
afferenti al contribuente dichiarante e/o ai suoi familiari a carico,
sulla  base  delle  relative  percentuali  di  carico  nonche'  delle
variazioni di cui alle lettere b), c) e d). L'esito dell'elaborazione
viene memorizzato in  una  base  dati  apposita  e  reso  disponibile
all'Agenzia delle entrate. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 3, con riferimento  ai  singoli
contribuenti che si avvalgono del servizio di compilazione agevolata,
a partire dalla data di cui al  punto  2.3.2  del  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018,  l'Agenzia  delle
entrate rende disponibili al Sistema TS le informazioni concernenti: 
    a) il codice fiscale del  contribuente  dichiarante  e  i  codici
fiscali e le relative percentuali di carico fiscale dei  familiari  a
carico  inseriti  nella  dichiarazione   precompilata.   Qualora   il
contribuente, in fase di compilazione della  dichiarazione,  aggiunga
ulteriori familiari a carico con la relativa percentuale  di  carico,
l'Agenzia delle entrate rende disponibili tali dati al Sistema TS che
attiva la sola  funzionalita'  di  inserimento  di  una  nuova  spesa
sanitaria o rimborso, di cui al comma 3,  lettera  b),  del  presente
articolo; 
    b) le tipologie di spese relative ai soggetti di cui alla lettera
a) che l'Agenzia delle entrate non ha utilizzato per la  elaborazione
della dichiarazione precompilata. 
  5. Il Sistema TS memorizza le informazioni di cui ai commi 2 e 3 in
archivi distinti, secondo le modalita' di cui all'art. 4 del presente
decreto. 
  Art. 5-ter  (Trattamento  del  Sistema  TS  delle  spese  sanitarie
oggetto della compilazione agevolata). - 1. Il Sistema  TS  memorizza
le informazioni di cui all'art. 5-bis in archivi distinti, secondo le
modalita' di cui all'art. 4 del presente decreto nonche' dell'art.  7
del decreto 2 agosto 2016. 
  Art. 5-quater (Disponibilita' all'Agenzia delle  entrate  dei  dati
delle  spese  sanitarie  e  veterinarie  oggetto  della  compilazione
agevolata). - 1. Ad integrazione della fornitura di cui  all'art.  5,
comma 1,  del  presente  decreto,  il  Sistema  TS,  tramite  sistemi
informatici, rende  disponibili  all'accesso  esclusivo  dell'Agenzia
delle entrate i totali delle spese sanitarie e  veterinarie  riferite
al  contribuente  dichiarante  e  il  totale  delle  spese  sanitarie
riferite ai suoi familiari a carico, di cui all'art. 5-bis, comma  3,
lettera e), secondo le modalita' di cui all'Allegato B. 
  2. Per le sole  finalita'  di  controllo  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in conformita'
con quanto previsto al punto 2.3.3 del  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle  entrate  9  aprile  2018,  il  Sistema  TS  rende
disponibili ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate le  informazioni
di dettaglio rettificate di cui all'art. 5-bis del presente  decreto,
secondo le modalita' di cui all'Allegato B. 
  Art. 5-quinquies (Consultazione da parte del cittadino delle  spese
sanitarie). - 1. Il Sistema TS rende disponibili per la consultazione
di cui all'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo  21  novembre
2014, n. 175 i dati delle spese sanitarie di cui: 
    a) all'art. 7 del decreto 2 agosto 2016; 
    b) all'art. 7 del decreto 16 settembre 2016; 
    c) all'art. 5-ter del presente decreto. 
  2. Per i dati di cui al comma 1 lettere a) e  b),  dal  1°  gennaio
dell'anno  di  riferimento  della  spesa  al  31  gennaio   dell'anno
successivo, il cittadino potra' inviare una segnalazione al  soggetto
inviante ai  fini  della  eventuale  correzione  dei  medesimi  dati,
utilizzando le funzionalita' messe a disposizione dal Sistema TS. 
  3. A fronte delle segnalazioni di cui al comma  2,  il  Sistema  TS
inoltra la  medesima  segnalazione  di  errore  al  soggetto  che  ha
trasmesso i dati oggetto di segnalazione, al fine  di  consentire  la
correzione dei  dati  e  il  relativo  invio,  nei  termini  previsti
dall'Allegato A del presente decreto. 
  4. Le funzionalita' del Sistema TS di cui al presente articolo sono
riportate nell'Allegato  C,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto.»