Art. 4 
 
  Modifiche al decreto 2 agosto 2016 e al decreto 16 settembre 2016 
 
  1. Al decreto 2  agosto  2016,  come  modificato  dal  decreto  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  del  14  dicembre  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016, sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 3, comma 3, le parole «al capitolo 4.9  dell'Allegato
A del decreto 31  luglio  2015»  sono  sostituite  dalle  parole  «al
capitolo 4.6 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015»; 
    b) all'art. 5, comma 1, le parole «le medesime di cui all'art.  5
del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «le medesime
di cui all'art. 4 del decreto 31 luglio 2015»; 
    c) all'art. 6, comma 1, le parole «le medesime di cui all'art.  6
del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «le medesime
di cui all'art. 5 del decreto 31 luglio 2015». 
  2. Al decreto 16 settembre 2016, come modificato  dal  decreto  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  del  14  dicembre  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016, sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 3, comma 1, le parole «al capitolo 4.9  dell'Allegato
A del decreto 31  luglio  2015»  sono  sostituite  dalle  parole  «al
capitolo 4.6 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015»; 
    b) all'art. 3, comma 1, le parole «La trasmissione  dei  dati  di
cui  al  presente  decreto»  sono   sostituite   dalle   parole   «La
trasmissione dei  dati  relativi  alle  spese  sanitarie  di  cui  al
presente decreto»; 
    c) all'art. 3, e' inserito il seguente comma 2  «La  trasmissione
dei dati relativi alle spese veterinarie di cui al  presente  decreto
sono prorogati al  28  febbraio  dell'anno  successivo  a  quello  di
sostenimento delle spese, come modificato dal comma 3-bis dell'art. 7
del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con  legge  n.
19 del 27 febbraio 2017»; 
    d) all'art. 5, comma 1, le parole «le medesime di cui all'art.  5
del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «le medesime
di cui all'art. 4 del decreto 31 luglio 2015»; 
    e) all'art. 6, comma 1, le parole «le medesime di cui all'art.  6
del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «le medesime
di cui all'art. 5 del decreto 31 luglio 2015». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 27 aprile 2018 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco