Art. 21. Il Segretario politico 1. Il Segretario Politico e' il responsabile della linea politica del Partito definita dal Congresso, della sua interpretazione ed attuazione, in conformita' ai deliberati del Congresso e del Consiglio provinciale del Partito. 2. Il Segretario politico: ha la rappresentanza politica del Partito; convoca e presiede la Giunta Esecutiva del Partito; partecipa alle riunioni di tutti gli Organi provinciali del Partito; puo' promuovere e procedere alla convocazione degli organi territoriali di Ambito e di Sezione alle quali partecipa senza diritto di voto; dirige e coordina l'attivita' politica del Partito; propone al Consiglio provinciale del Partito la nomina del Segretario organizzativo il quale partecipa di diritto sia alla Giunta Esecutiva che al Consiglio provinciale del Partito; promuove presso la Giunta Esecutiva del Partito l'azione disciplinare nei confronti degli iscritti; e' responsabile dell'attuazione dell'esecuzione dei deliberati degli Organi provinciali del Partito; presenta ai Gruppi consiliari regionali e provinciali la linea politica e programmatica del Partito; puo' nominare e incaricare membri del Partito a costituire e presiedere gruppi di lavoro su singole tematiche e argomenti di interesse provinciale e chiamare gli stessi a relazionare negli organismi del Partito; cura direttamente, o attraverso portavoce incaricati permanentemente e revocabili, i rapporti con la stampa per gli aspetti attinenti le sue funzioni politiche. 3. In caso di divergenze tra il Segretario politico e il Presidente del Partito per la presentazione del simbolo nelle campagne elettorali la decisione spetta alla Giunta Esecutiva del Partito. 4. Il Segretario politico viene eletto dal Congresso fra i membri dello stesso, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei congressisti. Qualora ci fosse un'unica candidatura si puo' votare con voto palese. Nel caso nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi (50% + 1) si procedera' alla votazione di ballottaggio, risultando eletto il candidato piu' votato e a parita' di voti il piu' anziano di iscrizione. 5. Il Segretario politico dura in carica per l'intera durata del mandato congressuale, salvo revoca del mandato stesso promossa con mozione di sfiducia, motivata, proposta da almeno un terzo dei membri del Consiglio provinciale del Partito e votata dalla maggioranza assoluta (50% + 1) dei Consiglieri in carica e per i quali non siano in corso procedimenti o provvedimenti disciplinari. 6. Il mandato inoltre puo' cessare per dimissioni volontarie, impedimento permanente, decesso o incompatibilita' sopravvenute disposte dall'art. 28. In tali casi lo sostituisce il Vicesegretario politico fino a convocazione del Congresso.