Art. 21. 
 
                       Il Segretario politico 
 
    1. Il Segretario Politico e' il responsabile della linea politica
del Partito definita dal  Congresso,  della  sua  interpretazione  ed
attuazione,  in  conformita'  ai  deliberati  del  Congresso  e   del
Consiglio provinciale del Partito. 
    2. Il Segretario politico: 
      ha la rappresentanza politica del Partito; 
      convoca e presiede la Giunta Esecutiva del Partito; 
      partecipa alle riunioni di tutti  gli  Organi  provinciali  del
Partito; 
      puo' promuovere e  procedere  alla  convocazione  degli  organi
territoriali di Ambito  e  di  Sezione  alle  quali  partecipa  senza
diritto di voto; 
      dirige e coordina l'attivita' politica del Partito; 
      propone al Consiglio provinciale  del  Partito  la  nomina  del
Segretario organizzativo il  quale  partecipa  di  diritto  sia  alla
Giunta Esecutiva che al Consiglio provinciale del Partito; 
      promuove  presso  la  Giunta  Esecutiva  del  Partito  l'azione
disciplinare nei confronti degli iscritti; 
      e' responsabile dell'attuazione dell'esecuzione dei  deliberati
degli Organi provinciali del Partito; 
      presenta ai Gruppi consiliari regionali e provinciali la  linea
politica e programmatica del Partito; 
      puo' nominare e incaricare membri del Partito  a  costituire  e
presiedere gruppi di lavoro  su  singole  tematiche  e  argomenti  di
interesse provinciale e  chiamare  gli  stessi  a  relazionare  negli
organismi del Partito; 
      cura   direttamente,   o   attraverso   portavoce    incaricati
permanentemente e revocabili,  i  rapporti  con  la  stampa  per  gli
aspetti attinenti le sue funzioni politiche. 
    3. In  caso  di  divergenze  tra  il  Segretario  politico  e  il
Presidente  del  Partito  per  la  presentazione  del  simbolo  nelle
campagne elettorali la decisione spetta  alla  Giunta  Esecutiva  del
Partito. 
    4. Il Segretario politico viene eletto dal Congresso fra i membri
dello stesso, a  scrutinio  segreto  e  a  maggioranza  assoluta  dei
congressisti. Qualora ci fosse un'unica candidatura  si  puo'  votare
con voto palese. Nel caso nessun candidato raggiunga  la  maggioranza
assoluta dei voti validi (50% + 1) si procedera'  alla  votazione  di
ballottaggio, risultando eletto il candidato piu' votato e a  parita'
di voti il piu' anziano di iscrizione. 
    5. Il Segretario politico dura in carica per l'intera durata  del
mandato congressuale, salvo revoca del mandato  stesso  promossa  con
mozione di sfiducia, motivata, proposta da almeno un terzo dei membri
del Consiglio provinciale del  Partito  e  votata  dalla  maggioranza
assoluta (50% + 1) dei Consiglieri in carica e per i quali non  siano
in corso procedimenti o provvedimenti disciplinari. 
    6. Il mandato inoltre puo'  cessare  per  dimissioni  volontarie,
impedimento  permanente,  decesso  o  incompatibilita'   sopravvenute
disposte dall'art. 28. In tali casi lo sostituisce il  Vicesegretario
politico fino a convocazione del Congresso.