Art. 2 Termini per la progettazione, aggiudicazione degli interventi e conclusione dei lavori 1. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui all'art. 1, comma 1, sono tenuti ad approvare le progettazioni esecutive degli interventi e ad effettuare l'aggiudicazione degli stessi almeno in via provvisoria entro e non oltre dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. La durata dei lavori non deve eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva dell'intervento. 3. Gli enti medesimi danno comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori entro quindici giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. 4. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2, si rinvia all'art. 4 del presente decreto.