Art. 2 
 
            Termini per la progettazione, aggiudicazione 
              degli interventi e conclusione dei lavori 
 
  1. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui all'art. 1,
comma 1, sono tenuti ad approvare le  progettazioni  esecutive  degli
interventi e ad effettuare l'aggiudicazione degli  stessi  almeno  in
via provvisoria entro e non oltre dodici mesi dalla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. La durata dei lavori non deve eccedere i due anni  dall'avvenuta
aggiudicazione definitiva dell'intervento. 
  3.   Gli   enti   medesimi   danno   comunicazione   al   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   dell'avvenuta
aggiudicazione dei lavori entro  quindici  giorni  dall'adozione  dei
relativi provvedimenti. 
  4. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1  e  2,
si rinvia all'art. 4 del presente decreto.