Art. 4 
 
                         Revoche e controlli 
 
  1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato  rispetto
dei termini di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del  presente  decreto  e
nel  caso  di  violazione  delle  disposizioni  di  cui  al   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accertate a seguito di attivita' di
monitoraggio. 
  2. E' disposta, altresi', la revoca qualora l'intervento finanziato
con il presente decreto risulti assegnatario di  altro  finanziamento
nazionale o comunitario per le stesse finalita' previste dall'art. 2,
comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  3. Le risorse revocate restano nella disponibilita'  delle  regioni
per le medesime finalita' previste  dall'art.  2,  comma  276,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  4. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del  dPCM  12  ottobre  2015,  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  per  il
tramite della Direzione generale competente, si riserva  la  facolta'
di effettuare, di intesa con il Dipartimento della protezione civile,
verifiche in loco per controllare  l'efficacia  delle  azioni  svolte
nell'utilizzo dei finanziamenti. 
  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  di  legge   e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 dicembre 2017 
 
                                                  Il Ministro: Fedeli 

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2018, reg. n. 1-453