IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Visto l'art. 1, comma 936, lett. c) della legge 27 dicembre 2017, n. 205; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, recante «Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi»; Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il Nuovo ordinamento dei consorzi agrari; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Visto il decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30, recante «Regolamento concernente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 novembre 2016, recante i criteri di liquidazione dell'ammontare dei compensi spettanti ai commissari liquidatori ed ai membri dei comitati di sorveglianza nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 2545-terdecies del codice civile e nelle procedure di scioglimento per atto dell'Autorita' di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 22 gennaio 2002, recante la «Determinazione dei compensi spettanti ai commissari governativi»; Considerato che le modifiche legislative introdotte dall'art. 1, comma 936, lett. c) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 rendono necessaria una integrazione del decreto ministeriale 22 gennaio 2002 che disciplina la determinazione dei compensi spettanti ai commissari governativi prevedendo lo specifico compenso da destinare ai commissari governativi nominati ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies, quarto comma, del codice civile, introdotto dall'art. 1, comma 936, lett. c) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 citato; Considerata altresi' l'opportunita' di modificare la disciplina vigente equiparando i compensi spettanti ai Commissari governativi liquidati a carico dell'erario ai sensi dell'art. 7 della legge 17 luglio 1975, n. 400 nei casi di insufficienza o mancanza di attivita' a quelli previsti per i commissari liquidatori e per i curatori fallimentari nei casi di procedure liquidatorie incapienti; Decreta: Art. 1 Il compenso spettante al commissario governativo nominato ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies, primo e secondo comma del codice civile e' determinato, secondo il criterio a lui piu' favorevole, in base all'ammontare dei ricavi od alla consistenza dell'attivo patrimoniale risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio al momento del commissariamento, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, nelle misure seguenti: a) per ricavi/attivo fino ad euro 260.000,00: compenso euro 775,00 lordi mensili; b) per ricavi/attivo oltre euro 260.000,00 e fino ad euro 1.550.000,00: compenso euro 1.290,00 lordi mensili; c) per ricavi/attivo oltre euro 1.550.000,00 e fino a euro 5.165.000,00: compenso euro 2.065,00 lordi mensili; d) per ricavi/attivo oltre euro 5.165.000,00: compenso euro 3.100,00 lordi mensili;