Art. 4 
 
  Il compenso  e  il  rimborso  delle  spese  sono  a  totale  carico
dell'ente commissariato; in  caso  di  mancanza  o  insufficienza  di
attivita' si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della  legge
17 luglio 1975, n. 400; in tale ipotesi il predetto  compenso  verra'
liquidato nella misura forfettaria pari ad € 2.500,00 lordi, oltre al
rimborso delle spese sostenute e documentate.