Art. 4 Il compenso e il rimborso delle spese sono a totale carico dell'ente commissariato; in caso di mancanza o insufficienza di attivita' si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 17 luglio 1975, n. 400; in tale ipotesi il predetto compenso verra' liquidato nella misura forfettaria pari ad € 2.500,00 lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate.