Art. 2 Ripartizione delle somme tra gli uffici 1. L'Ispettorato nazionale del lavoro provvede a ripartire tra gli uffici le somme di cui all'art. 1 secondo criteri oggettivi individuati con proprie determinazioni. 2. L'Ispettorato destina una quota parte delle somme di cui all'art. 1, comma 1, fino al 10 per cento del totale riassegnato al proprio bilancio, per il finanziamento di beni strumentali funzionali allo svolgimento dell'attivita' di vigilanza, del buon andamento degli uffici o per il finanziamento di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.