Art. 2 
 
               Ripartizione delle somme tra gli uffici 
 
  1. L'Ispettorato nazionale del lavoro provvede a ripartire tra  gli
uffici  le  somme  di  cui  all'art.  1  secondo  criteri   oggettivi
individuati con proprie determinazioni. 
  2. L'Ispettorato  destina  una  quota  parte  delle  somme  di  cui
all'art. 1, comma 1, fino al 10 per cento del totale  riassegnato  al
proprio bilancio, per il finanziamento di beni strumentali funzionali
allo svolgimento dell'attivita'  di  vigilanza,  del  buon  andamento
degli uffici o per il finanziamento di iniziative  di  contrasto  del
lavoro sommerso e irregolare.