IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
               IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' 
                       CULTURALI E DEL TURISMO 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in  particolare,  l'art.
2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di  garanzia  per
le piccole e medie imprese; 
  Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art.  15,
relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al
comma 3, prevede che i criteri e  le  modalita'  per  la  concessione
della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con  decreto
del Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto con il Ministro del tesoro; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, 31 maggio  1999,  n.  248,
con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita'
per la concessione della garanzia e per  la  gestione  del  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modificazioni e
integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2013,   n.   98,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   rilancio   dell'economia»   e,   in
particolare, il comma 6 dell'art. 2, cosi' come sostituito  dall'art.
18, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,
che  stabilisce  che  i  finanziamenti  di   cui   all'art.   2   del
decreto-legge n. 69  del  2013  «...possono  essere  assistiti  dalla
garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di  cui
all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,  n.
662, nella  misura  massima  dell'80  per  cento  dell'ammontare  del
finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla  garanzia,  la
valutazione   economico-finanziaria   e   del    merito    creditizio
dell'impresa, in  deroga  alle  vigenti  disposizioni  sul  Fondo  di
garanzia, e' demandata  al  soggetto  richiedente,  nel  rispetto  di
limiti massimi di rischiosita' dell'impresa finanziata,  misurati  in
termini di probabilita' di inadempimento e definiti con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresi'
le condizioni e i termini per l'estensione delle  predette  modalita'
di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel  rispetto
delle autorizzazioni  di  spesa  vigenti  per  la  concessione  delle
garanzie del citato Fondo.»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  26  giugno  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  193
del 20 agosto 2012 e successive modifiche ed  integrazioni,  che,  in
attuazione dell'art. 39 del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
ha disposto «Modifiche ed integrazioni ai criteri  e  alle  modalita'
per la concessione della  garanzia  del  Fondo  di  garanzia  per  le
piccole e medie imprese»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23  novembre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 285 del 6 dicembre 2012, recante «Approvazione delle condizioni di
ammissibilita'  e  delle  disposizioni  di  carattere  generale   per
l'amministrazione del Fondo  di  garanzia  per  le  piccole  e  medie
imprese di cui all'art. 2, comma 100,  lettera  a),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  27  dicembre  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  dell'8
marzo 2014, n. 56, che ha introdotto, in applicazione dell'art. 1 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98,  modifiche  alle  «condizioni  di
ammissibilita'   e   disposizioni   di   carattere    generale    per
l'amministrazione  del  Fondo  di  garanzia»  e,  in  particolare,  i
«Criteri  di  valutazione  economico-finanziaria  delle  imprese  per
l'ammissione delle operazioni»  riportati  in  allegato  al  medesimo
decreto; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  29  settembre  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11
dicembre 2015, n. 288, che, in attuazione dell'art. 2, comma  6,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9  agosto  2013,  n.  98  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  ha  stabilito  le   modalita'   di   valutazione   dei
finanziamenti  agevolati  ai   sensi   dell'art.   2   del   medesimo
decreto-legge n. 69  del  2013  ai  fini  dell'accesso  al  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, con il quale
sono approvate le modificazioni e le integrazioni  delle  «condizioni
di  ammissibilita'  e  disposizioni   di   carattere   generale   per
l'amministrazione del Fondo  di  garanzia  per  le  piccole  e  medie
imprese» che includono il modello di valutazione delle imprese basato
sulla  misura  della  probabilita'  di  inadempimento  del   soggetto
destinatario del finanziamento agevolato ai  sensi  dell'art.  2  del
citato decreto-legge n. 69 del 2013; 
  Visto l'art. 4 del predetto decreto ministeriale 29 settembre  2015
che prevede che, con successivo decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
«...sono disciplinati le condizioni  e  i  termini  per  l'estensione
della  modalita'  di  accesso  alla   garanzia   del   Fondo   basata
sull'utilizzo  della  probabilita'  di  inadempimento...  alle  altre
operazioni finanziarie ammissibili  all'intervento  del  Fondo...»  e
stabilita «...l'articolazione delle misure  massime  della  copertura
del  Fondo  in   funzione   della   probabilita'   di   inadempimento
dell'impresa  e  della  forma  tecnica   e   durata   dell'operazione
finanziaria.»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017,  con  il  quale
sono stabilite le condizioni  e  i  termini  per  l'estensione  della
modalita' di accesso alla garanzia  del  Fondo  basata  sull'utilizzo
della probabilita' di inadempimento alle altre operazioni finanziarie
ammissibili all'intervento del Fondo; 
  Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante la «Disciplina del
cinema e dell'audiovisivo» e, in particolare, l'art. 30, che  prevede
che con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
con Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  e'  istituita  una  sezione
speciale del Fondo di  garanzia  per  le  piccole  e  medie  imprese,
alimentata con un importo di 5  milioni  di  euro  nell'anno  2017  a
valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59», 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2  settembre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 21 ottobre 2015, n. 245,  recante  «Modalita'  operative  per  lo
svolgimento delle verifiche e dei controlli  effettuati  dal  Gestore
del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sulle operazioni
ammesse al Fondo» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
352 del 24 dicembre 2013; 
  Vista la comunicazione della  Commissione  sull'applicazione  degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato  concessi  sotto
forma di garanzie, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea C 155 del 20 giugno 2008, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «capitale circolante»: la differenza tra le attivita' correnti
e le passivita' correnti di un'impresa; 
    b) «disposizioni operative»: le disposizioni operative del Fondo,
di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248  e
successive modificazioni e integrazioni, approvate  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro  dell'economia
e delle finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda  di
garanzia    e    consultabili    nei    siti    www.mise.gov.it     e
www.fondidigaranzia.it; 
    c) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e  medie  imprese
di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni; 
    d) «Gestore del Fondo»: il soggetto,  selezionato  mediante  gara
pubblica, cui e' affidata la gestione del Fondo; 
    e) «intermediari»: gli intermediari finanziari iscritti  all'albo
di cui all'art. 106 del TUB; 
    f) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, cosi' come  definite
nell'allegato I al regolamento di  esenzione,  iscritte  al  registro
delle imprese; 
    g) «regolamento de minimis»: il  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; 
    h) «regolamento di esenzione»: il regolamento  (UE)  n.  651/2014
della Commissione, del 17  giugno  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara
alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato  interno  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 
    i) «soggetti finanziatori»: le banche,  gli  intermediari  e  gli
altri  soggetti  finanziatori,  come  definiti   dalle   disposizioni
operative; 
    j) «soggetti richiedenti»: i soggetti che possono  richiedere  la
garanzia del Fondo su  singole  operazioni  finanziarie,  cosi'  come
definiti dalle disposizioni operative; 
    k) «TUB»: il testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385  e
successive modifiche e integrazioni.