Art. 10 
 
                       Gestione della Sezione 
 
  1. Al raggiungimento di un importo per accantonamenti a  titolo  di
coefficiente di rischio a fronte di garanzie concesse e di operazioni
in sofferenza e per perdite liquidate pari  all'80%  della  dotazione
finanziaria della Sezione speciale per  il  cinema,  il  Gestore  del
Fondo ne da' immediata  comunicazione  al  Ministero  dello  sviluppo
economico, al Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  2. Il Gestore del Fondo, qualora non riceva  formale  comunicazione
da parte del Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, per il tramite del Ministero dello  sviluppo  economico,  di
nuova  assegnazione  di  risorse,  all'esaurimento  della   dotazione
finanziaria, interrompe l'operativita' della Sezione speciale. 
  3. Nel caso di chiusura della Sezione speciale per  esaurimento  di
risorse  finanziarie,  l'operativita'  della  medesima  Sezione  puo'
essere riattivata dal Gestore del Fondo,  d'intesa  con  i  Ministeri
interessati, qualora, a seguito di svincoli di precedenti  impegni  a
valere sulla  Sezione  speciale,  venga  raggiunto  un  ammontare  di
risorse nuovamente disponibili almeno pari a euro  500.000.  In  tali
casi, per i quali non trova applicazione quanto previsto dal comma 1,
l'operativita' della Sezione speciale e' interrotta dal  Gestore  del
Fondo all'esaurimento della dotazione finanziaria, previa informativa
al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,  per
il tramite del Ministero dello sviluppo  economico,  fatta  salva  la
possibilita' di  riattivazione  della  stessa,  ai  sensi  e  con  le
modalita' di cui al presente comma.