Art. 11 
 
                     Liquidazione delle perdite 
 
  1. La  Sezione  speciale  per  il  cinema  risponde  delle  perdite
registrate sulle operazioni finanziarie garantite  nei  limiti  della
percentuale di copertura  rilasciata  sull'operazione  finanziaria  e
dell'importo massimo dalla stessa garantito. Entro i predetti limiti,
la Sezione speciale copre: 
    a) nel caso di garanzia diretta, l'ammontare dell'esposizione per
capitali  e  interessi,  contrattuali  e  di   mora,   del   soggetto
finanziatore nei confronti del soggetto beneficiario; 
    b) nel caso di controgaranzia, la somma liquidata dal garante  di
primo livello al soggetto finanziatore; 
    c) la somma liquidata direttamente al soggetto finanziatore,  per
gli interventi di controgaranzia, nel caso di mancato adempimento sia
del soggetto beneficiario che del garante di primo livello. 
  2. Nel caso in cui  le  disponibilita'  finanziarie  della  Sezione
speciale per il cinema risultassero insufficienti  alla  liquidazione
delle perdite registrate sulle operazioni finanziarie  garantite,  la
parte eccedente delle perdite e' coperta dalla complessiva  dotazione
del Fondo.