Art. 9 Accantonamenti per il rischio 1. Sulle operazioni finanziarie garantite dalla Sezione speciale per il cinema il Gestore del Fondo opera, a valere sulla medesima Sezione speciale, un accantonamento a titolo di coefficiente di rischio applicando le adeguate misure di accantonamento deliberate, su proposta del Gestore del Fondo, dal Consiglio di gestione, tenuto conto della granularita' e della rischiosita' complessiva degli impieghi della Sezione.