Art. 2 
 
 
                     Assegnazione delle risorse 
 
  1.  Le  risorse  del  Fondo  sono  assegnate,  nel  rispetto  delle
percentuali di cui all'art. 1 del presente decreto, con  decreto  del
direttore generale biblioteche e istituti culturali,  adottato  entro
il 30 giugno di ciascun anno. 
  2. I potenziali beneficiari  presentano,  entro  il  30  aprile  di
ciascun  anno,   apposita   istanza,   utilizzando   la   modulistica
predisposta, entro trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto, dalla Direzione  generale  biblioteche  e  istituti
culturali. 
  3. Con riguardo agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a), il direttore generale biblioteche e istituti culturali ripartisce
le risorse proporzionalmente alle istanze ricevute,  fermo  rimanendo
che ciascun sistema bibliotecario non potra' ricevere  piu'  del  10%
dell'ammontare complessivamente destinato a tale finalita'. 
  4. Con riguardo agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera
b), l'istanza  e'  accompagnata  da  un  progetto  dettagliato  degli
interventi da realizzare, che comprendono azioni mirate di promozione
del libro e della lettura e di tutela e valorizzazione del patrimonio
librario, con indicazione puntuale dei tempi e dei costi previsti. Il
direttore generale biblioteche e istituti culturali valuta i progetti
e ripartisce le risorse, sentito il competente direttore generale del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  fermo
rimanendo che ciascun beneficiario non potra' ricevere piu'  del  10%
dell'ammontare complessivamente destinato a tale finalita'.