Art. 3 
 
 
                           Rendicontazione 
 
  1.  I  soggetti  beneficiari  presentano  alla  Direzione  generale
biblioteche  e  istituti  culturali,  entro  il  31  marzo  dell'anno
successivo a  quello  dell'assegnazione,  un  rendiconto  dettagliato
sull'utilizzo delle risorse assegnate.