Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) imprese associate: l'impresa residente nel territorio dello Stato e le societa' non residenti allorche': 1) una di esse partecipa, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale dell'altra, o 2) lo stesso soggetto partecipa, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale di entrambe le imprese; b) partecipazione nella gestione, nel controllo o nel capitale: a) la partecipazione per oltre il 50 per cento nel capitale, nei diritti di voto, o negli utili di un'altra impresa; oppure b) l'influenza dominante sulla gestione di un'altra impresa, sulla base di vincoli azionari o contrattuali; c) imprese indipendenti: le imprese che non sono qualificabili come imprese associate; d) operazione controllata: qualsiasi operazione di natura commerciale o finanziaria intercorrente tra imprese associate, accuratamente delineata sulla base dei termini contrattuali, ovvero dell'effettivo comportamento tenuto dalle parti se divergente dai termini contrattuali o in assenza degli stessi; e) operazione non controllata: qualsiasi operazione di natura commerciale o finanziaria tra imprese indipendenti; f) indicatore finanziario: il prezzo, il rapporto tra il margine di profitto, lordo o netto, e un'appropriata base di commisurazione a seconda delle circostanze del caso (ivi inclusi i costi, i ricavi delle vendite e le attivita'), nonche' la percentuale di ripartizione di utili o perdite.