Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) imprese associate: l'impresa residente  nel  territorio  dello
Stato e le societa' non residenti allorche': 
      1) una di esse partecipa, direttamente o indirettamente,  nella
gestione, nel controllo o nel capitale dell'altra, o 
      2) lo stesso soggetto partecipa, direttamente o indirettamente,
nella gestione, nel controllo o nel capitale di entrambe le imprese; 
    b) partecipazione nella gestione, nel controllo o nel capitale: 
      a) la partecipazione per oltre il 50 per  cento  nel  capitale,
nei diritti di voto, o negli utili di un'altra impresa; oppure 
      b) l'influenza dominante sulla gestione  di  un'altra  impresa,
sulla base di vincoli azionari o contrattuali; 
    c) imprese indipendenti: le imprese che  non  sono  qualificabili
come imprese associate; 
    d)  operazione  controllata:  qualsiasi  operazione   di   natura
commerciale  o  finanziaria  intercorrente  tra  imprese   associate,
accuratamente delineata sulla base dei termini  contrattuali,  ovvero
dell'effettivo comportamento tenuto dalle  parti  se  divergente  dai
termini contrattuali o in assenza degli stessi; 
    e) operazione non controllata:  qualsiasi  operazione  di  natura
commerciale o finanziaria tra imprese indipendenti; 
    f) indicatore finanziario: il prezzo, il rapporto tra il  margine
di profitto, lordo o netto, e un'appropriata base di commisurazione a
seconda delle circostanze del caso (ivi inclusi  i  costi,  i  ricavi
delle vendite e le attivita'), nonche' la percentuale di ripartizione
di utili o perdite.