Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) imprese associate: l'impresa residente nel territorio dello
Stato e le societa' non residenti allorche':
1) una di esse partecipa, direttamente o indirettamente, nella
gestione, nel controllo o nel capitale dell'altra, o
2) lo stesso soggetto partecipa, direttamente o indirettamente,
nella gestione, nel controllo o nel capitale di entrambe le imprese;
b) partecipazione nella gestione, nel controllo o nel capitale:
a) la partecipazione per oltre il 50 per cento nel capitale,
nei diritti di voto, o negli utili di un'altra impresa; oppure
b) l'influenza dominante sulla gestione di un'altra impresa,
sulla base di vincoli azionari o contrattuali;
c) imprese indipendenti: le imprese che non sono qualificabili
come imprese associate;
d) operazione controllata: qualsiasi operazione di natura
commerciale o finanziaria intercorrente tra imprese associate,
accuratamente delineata sulla base dei termini contrattuali, ovvero
dell'effettivo comportamento tenuto dalle parti se divergente dai
termini contrattuali o in assenza degli stessi;
e) operazione non controllata: qualsiasi operazione di natura
commerciale o finanziaria tra imprese indipendenti;
f) indicatore finanziario: il prezzo, il rapporto tra il margine
di profitto, lordo o netto, e un'appropriata base di commisurazione a
seconda delle circostanze del caso (ivi inclusi i costi, i ricavi
delle vendite e le attivita'), nonche' la percentuale di ripartizione
di utili o perdite.