Art. 3 
 
 
                      Nozione di comparabilita' 
 
  1.  Un'operazione  non  controllata  si  considera  comparabile  ad
un'operazione   controllata   ai   fini    dell'applicazione    delle
disposizioni del comma 7 dell'art. 110 del TUIR quando: 
    a) non sussistono differenze significative tali  da  incidere  in
maniera  rilevante  sull'indicatore   finanziario   utilizzabile   in
applicazione del metodo piu' appropriato; 
    b) in presenza delle differenze  di  cui  alla  lettera  a),  sia
possibile effettuare in modo accurato rettifiche  di  comparabilita',
cosi' da eliminare o ridurre in modo  significativo  gli  effetti  di
tali differenze ai fini della comparazione. 
  2.  Le  caratteristiche  economicamente  rilevanti  o  fattori   di
comparabilita'  che  devono  essere  identificati   nelle   relazioni
commerciali o finanziarie tra le imprese associate per  delineare  in
modo accurato l'effettiva operazione tra di loro intercorsa,  nonche'
per determinare se due o piu' operazioni siano comparabili tra  loro,
possono essere classificati come segue: 
    a) i termini contrattuali delle operazioni; 
    b) le funzioni svolte da ciascuna  delle  parti  coinvolte  nelle
operazioni, tenendo conto  dei  beni  strumentali  utilizzati  e  dei
rischi assunti, inclusi il modo in cui queste funzioni  si  collegano
alla  piu'  ampia  generazione  del  valore  all'interno  del  gruppo
multinazionale  cui  le  parti  appartengono,  le   circostanze   che
caratterizzano l'operazione e le consuetudini del settore; 
    c) le caratteristiche dei beni ceduti e dei servizi prestati; 
    d) le circostanze economiche  delle  parti  e  le  condizioni  di
mercato in cui esse operano; 
    e) le strategie aziendali perseguite dalle parti.