Art. 3
Nozione di comparabilita'
1. Un'operazione non controllata si considera comparabile ad
un'operazione controllata ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del comma 7 dell'art. 110 del TUIR quando:
a) non sussistono differenze significative tali da incidere in
maniera rilevante sull'indicatore finanziario utilizzabile in
applicazione del metodo piu' appropriato;
b) in presenza delle differenze di cui alla lettera a), sia
possibile effettuare in modo accurato rettifiche di comparabilita',
cosi' da eliminare o ridurre in modo significativo gli effetti di
tali differenze ai fini della comparazione.
2. Le caratteristiche economicamente rilevanti o fattori di
comparabilita' che devono essere identificati nelle relazioni
commerciali o finanziarie tra le imprese associate per delineare in
modo accurato l'effettiva operazione tra di loro intercorsa, nonche'
per determinare se due o piu' operazioni siano comparabili tra loro,
possono essere classificati come segue:
a) i termini contrattuali delle operazioni;
b) le funzioni svolte da ciascuna delle parti coinvolte nelle
operazioni, tenendo conto dei beni strumentali utilizzati e dei
rischi assunti, inclusi il modo in cui queste funzioni si collegano
alla piu' ampia generazione del valore all'interno del gruppo
multinazionale cui le parti appartengono, le circostanze che
caratterizzano l'operazione e le consuetudini del settore;
c) le caratteristiche dei beni ceduti e dei servizi prestati;
d) le circostanze economiche delle parti e le condizioni di
mercato in cui esse operano;
e) le strategie aziendali perseguite dalle parti.