Art. 3 Nozione di comparabilita' 1. Un'operazione non controllata si considera comparabile ad un'operazione controllata ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 7 dell'art. 110 del TUIR quando: a) non sussistono differenze significative tali da incidere in maniera rilevante sull'indicatore finanziario utilizzabile in applicazione del metodo piu' appropriato; b) in presenza delle differenze di cui alla lettera a), sia possibile effettuare in modo accurato rettifiche di comparabilita', cosi' da eliminare o ridurre in modo significativo gli effetti di tali differenze ai fini della comparazione. 2. Le caratteristiche economicamente rilevanti o fattori di comparabilita' che devono essere identificati nelle relazioni commerciali o finanziarie tra le imprese associate per delineare in modo accurato l'effettiva operazione tra di loro intercorsa, nonche' per determinare se due o piu' operazioni siano comparabili tra loro, possono essere classificati come segue: a) i termini contrattuali delle operazioni; b) le funzioni svolte da ciascuna delle parti coinvolte nelle operazioni, tenendo conto dei beni strumentali utilizzati e dei rischi assunti, inclusi il modo in cui queste funzioni si collegano alla piu' ampia generazione del valore all'interno del gruppo multinazionale cui le parti appartengono, le circostanze che caratterizzano l'operazione e le consuetudini del settore; c) le caratteristiche dei beni ceduti e dei servizi prestati; d) le circostanze economiche delle parti e le condizioni di mercato in cui esse operano; e) le strategie aziendali perseguite dalle parti.