Art. 4 Metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento 1. La valorizzazione di un'operazione controllata in base al principio di libera concorrenza e' determinata applicando il metodo piu' appropriato alle circostanze del caso. Ad eccezione di quanto previsto dal comma 5, il metodo piu' appropriato deve essere selezionato fra i metodi indicati al comma 2 del presente articolo, tenendo conto dei seguenti criteri: a) i punti di forza e di debolezza di ciascun metodo a seconda delle circostanze del caso; b) l'adeguatezza del metodo in considerazione delle caratteristiche economicamente rilevanti dell'operazione controllata; c) la disponibilita' di informazioni affidabili, in particolare, in relazione a operazioni non controllate comparabili; d) il grado di comparabilita' tra l'operazione controllata e l'operazione non controllata, considerando anche l'affidabilita' di eventuali rettifiche di comparabilita' necessarie per eliminare gli effetti delle differenze tra le predette operazioni. 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 del presente articolo, i metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento conformi al principio di libera concorrenza sono: a) metodo del confronto di prezzo: basato sul confronto tra il prezzo praticato nella cessione di beni o nelle prestazioni di servizi resi in un'operazione controllata con il prezzo praticato in operazioni non controllate comparabili; b) metodo del prezzo di rivendita: basato sul confronto tra il margine lordo che un acquirente in una operazione controllata realizza nella successiva rivendita in una operazione non controllata con il margine lordo realizzato in operazioni non controllate comparabili; c) metodo del costo maggiorato: basato sul confronto tra il margine lordo realizzato sui costi direttamente e indirettamente sostenuti in un'operazione controllata con il margine lordo realizzato in operazioni non controllate comparabili; d) metodo del margine netto della transazione: basato sul confronto tra il rapporto tra margine netto ed una base di commisurazione appropriata, che puo' essere rappresentata, a seconda delle circostanze, da costi, ricavi o attivita', realizzato da un'impresa in una operazione controllata e il rapporto tra il margine netto e la medesima base realizzato in operazioni non controllate comparabili; e) metodo transazionale di ripartizione degli utili: basato sull'attribuzione a ciascuna impresa associata che partecipa ad un'operazione controllata della quota di utile, o di perdita, derivante da tale operazione, determinata in base alla ripartizione che sarebbe stata concordata in operazioni non controllate comparabili, tenendo conto del contributo rispettivamente offerto alla realizzazione dell'operazione controllata dalle imprese associate ovvero attribuendo a ciascuna di esse quota parte dell'utile, o della perdita, che residua dopo che alcune delle funzioni svolte in relazione all'operazione controllata sono state valorizzate sulla base di uno dei metodi descritti nelle lettere da a) a d) che precedono. 3. Se, tenendo conto dei criteri di cui al comma 1, puo' essere applicato con uguale grado di affidabilita' un metodo descritto dalle lettere da a) a c) del comma 2, e un metodo descritto dalle successive lettere d) ed e), il metodo descritto dalle citate lettere da a) a c) e' preferibile. In ogni caso, se, tenendo conto dei criteri di cui al comma 1, puo' essere applicato con lo stesso grado di affidabilita' il metodo del confronto di prezzo descritto dalla lettera a) del comma 2 e ogni altro metodo descritto dalle lettere da b) ad e), il metodo del confronto di prezzo e' da preferire. 4. Non e' necessario applicare piu' di un metodo per valorizzare un'operazione controllata in base al principio di libera concorrenza. 5. Il contribuente puo' applicare un metodo diverso dai metodi descritti al comma 2, qualora dimostri che nessuno di tali metodi puo' essere applicato in modo affidabile per valorizzare un'operazione controllata in base al principio di libera concorrenza e che tale diverso metodo produce un risultato coerente con quello che otterrebbero imprese indipendenti nel realizzare operazioni non controllate comparabili. 6. Qualora un'impresa abbia utilizzato un metodo che rispetta le disposizioni dei commi da 1 a 5 per valorizzare un'operazione controllata, la verifica da parte dell'amministrazione finanziaria sulla coerenza di detta valorizzazione con il principio di libera concorrenza si deve basare sul metodo applicato dall'impresa.