Art. 4 
 
 
                    Metodi per la determinazione 
                     dei prezzi di trasferimento 
 
  1. La  valorizzazione  di  un'operazione  controllata  in  base  al
principio di libera concorrenza e' determinata applicando  il  metodo
piu' appropriato alle circostanze del caso. Ad  eccezione  di  quanto
previsto  dal  comma  5,  il  metodo  piu'  appropriato  deve  essere
selezionato fra i metodi indicati al comma 2 del  presente  articolo,
tenendo conto dei seguenti criteri: 
    a) i punti di forza e di debolezza di ciascun  metodo  a  seconda
delle circostanze del caso; 
    b)   l'adeguatezza   del   metodo   in    considerazione    delle
caratteristiche economicamente rilevanti dell'operazione controllata; 
    c) la disponibilita' di informazioni affidabili, in  particolare,
in relazione a operazioni non controllate comparabili; 
    d) il grado di  comparabilita'  tra  l'operazione  controllata  e
l'operazione non controllata, considerando anche  l'affidabilita'  di
eventuali rettifiche di comparabilita' necessarie per  eliminare  gli
effetti delle differenze tra le predette operazioni. 
  2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 del presente  articolo,  i
metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento conformi  al
principio di libera concorrenza sono: 
    a) metodo del confronto di prezzo: basato sul  confronto  tra  il
prezzo praticato nella  cessione  di  beni  o  nelle  prestazioni  di
servizi resi in un'operazione controllata con il prezzo praticato  in
operazioni non controllate comparabili; 
    b) metodo del prezzo di rivendita: basato sul  confronto  tra  il
margine  lordo  che  un  acquirente  in  una  operazione  controllata
realizza nella successiva rivendita in una operazione non controllata
con  il  margine  lordo  realizzato  in  operazioni  non  controllate
comparabili; 
    c) metodo del costo  maggiorato:  basato  sul  confronto  tra  il
margine lordo realizzato  sui  costi  direttamente  e  indirettamente
sostenuti  in  un'operazione  controllata  con   il   margine   lordo
realizzato in operazioni non controllate comparabili; 
    d)  metodo  del  margine  netto  della  transazione:  basato  sul
confronto  tra  il  rapporto  tra  margine  netto  ed  una  base   di
commisurazione appropriata, che puo' essere rappresentata, a  seconda
delle circostanze,  da  costi,  ricavi  o  attivita',  realizzato  da
un'impresa in una operazione controllata e il rapporto tra il margine
netto e la medesima base realizzato  in  operazioni  non  controllate
comparabili; 
    e) metodo  transazionale  di  ripartizione  degli  utili:  basato
sull'attribuzione a  ciascuna  impresa  associata  che  partecipa  ad
un'operazione  controllata  della  quota  di  utile,  o  di  perdita,
derivante da tale operazione, determinata in base  alla  ripartizione
che  sarebbe  stata  concordata   in   operazioni   non   controllate
comparabili, tenendo conto  del  contributo  rispettivamente  offerto
alla  realizzazione   dell'operazione   controllata   dalle   imprese
associate  ovvero  attribuendo  a  ciascuna  di  esse   quota   parte
dell'utile, o della  perdita,  che  residua  dopo  che  alcune  delle
funzioni svolte in relazione all'operazione  controllata  sono  state
valorizzate sulla base di uno dei metodi descritti nelle  lettere  da
a) a d) che precedono. 
  3. Se, tenendo conto dei criteri di cui al  comma  1,  puo'  essere
applicato con uguale grado di affidabilita' un metodo descritto dalle
lettere da a)  a  c)  del  comma  2,  e  un  metodo  descritto  dalle
successive lettere d) ed e), il metodo descritto dalle citate lettere
da a) a c) e' preferibile.  In  ogni  caso,  se,  tenendo  conto  dei
criteri di cui al comma 1, puo' essere applicato con lo stesso  grado
di affidabilita' il metodo del confronto di  prezzo  descritto  dalla
lettera a) del comma 2 e ogni altro metodo descritto dalle lettere da
b) ad e), il metodo del confronto di prezzo e' da preferire. 
  4. Non e' necessario applicare piu' di un  metodo  per  valorizzare
un'operazione controllata in base al principio di libera concorrenza. 
  5. Il contribuente puo' applicare  un  metodo  diverso  dai  metodi
descritti al comma 2, qualora dimostri che  nessuno  di  tali  metodi
puo'  essere   applicato   in   modo   affidabile   per   valorizzare
un'operazione controllata in base al principio di libera  concorrenza
e che tale diverso metodo produce un risultato  coerente  con  quello
che otterrebbero imprese indipendenti nel realizzare  operazioni  non
controllate comparabili. 
  6. Qualora un'impresa abbia utilizzato un metodo  che  rispetta  le
disposizioni dei  commi  da  1  a  5  per  valorizzare  un'operazione
controllata, la verifica da  parte  dell'amministrazione  finanziaria
sulla coerenza di detta valorizzazione con  il  principio  di  libera
concorrenza si deve basare sul metodo applicato dall'impresa.