Art. 5
Aggregazione delle operazioni
1. Il principio di libera concorrenza e' applicato operazione per
operazione. Tuttavia se un'impresa associata realizza due o piu'
operazioni controllate che risultano tra loro strettamente legate, o
che formano un complesso unitario, tale da non poter essere valutate
separatamente in maniera affidabile, tali operazioni devono essere
aggregate in maniera unitaria ai fini dell'analisi di comparabilita'
di cui all'art. 3 e dell'applicazione dei metodi di cui all'art. 4.