Art. 5 
 
 
                    Aggregazione delle operazioni 
 
  1. Il principio di libera concorrenza e' applicato  operazione  per
operazione. Tuttavia se un'impresa  associata  realizza  due  o  piu'
operazioni controllate che risultano tra loro strettamente legate,  o
che formano un complesso unitario, tale da non poter essere  valutate
separatamente in maniera affidabile, tali  operazioni  devono  essere
aggregate in maniera unitaria ai fini dell'analisi di  comparabilita'
di cui all'art. 3 e dell'applicazione dei metodi di cui all'art. 4.